LEGGE 24 luglio 1911, n. 863

Type Legge
Publication 1911-07-24
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Nella parte straordinaria del bilancio 1910-1911 del Ministero dell'interno è stanziata la somma di lire cinquantamila (L. 50,000) (a calcolo) per il compenso (capitale ed interessi) dovuto alla signora Anna Maria Mozzoni in Malatesta Covo, in esecuzione delle sentenze 19-23 marzo 1904 del tribunale di Roma, 11-22 dicembre 1908 della Corte d'appello di Bologna, 28 maggio-18 giugno 1910 della Corte di cassazione di Roma in punto a collaborazione prestata al defunto deputato Agostino Bertani per la esecuzione del mandato affidatogli dallo Stato di fare una inchiesta sulle condizioni e sui bisogni delle classi operaie e rurali del Regno, e per la compilazione del progetto di un nuovo codice sanitario. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 24 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

This text is published under Normattiva's own terms of reuse, not a Legalize or public-domain licence. Normattiva