DECRETO 5 aprile 2012, n. 66

Type Decreto
Publication 2012-04-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 18-ter, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina le societa' di consulenza finanziaria;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti;

Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011;

Vista la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Contenuto dell'attivita' e denominazione

1.Le societa' di consulenza finanziaria svolgono l'attivita' di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attivita' consentita nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilita' determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico.

2.La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole "societa' di consulenza finanziaria".

Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicita'; b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo; c) alle cause di incompatibilita'; d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati; e) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dagli iscritti nell'albo; f) all'attivita' dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6; g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.".

Art. 3

Requisiti di indipendenza

1.Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

2.Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente e' parte la societa' stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

3.Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le societa' di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio.

4.Le societa' iscritte informano l'organismo, secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

Art. 4

Requisiti patrimoniali

1.L'iscrizione all'albo delle societa' di consulenza finanziaria e' consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

2.L'organismo puo' modificare tali importi per adeguarli all'inflazione, nonche' prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attivita' delle societa' di consulenza finanziaria.

Art. 5

Requisiti di onorabilita' e indipendenza dei soci

1.I soci devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 206 del 2008.

2.Non possono essere soci della societa' di consulenza finanziaria i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio della societa' nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

3.Le societa' di consulenza finanziaria informano l'organismo secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della societa' nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

Note all'art. 5: - Per il riferimento al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.

Art. 6

Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza degli esponenti aziendali

1.Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso societa' di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalita', di indipendenza ed onorabilita' previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008.

2.Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalita' stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

3.Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 3 del d.m. n. 206 del 2008.

4.Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la societa' dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.

Note all'art. 6: - Per il riferimento al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 206 del 2008: "Art. 3. (Situazioni impeditive). - In vigore dal 14 gennaio 2009 1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo: a) in imprese sottoposte a fallimento; b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa; c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo: a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato; b) i promotori finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non opera se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. 5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. 6. L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente. 7. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, l'Organismo comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non e' iscritto all'Albo e se iscritto e' sospeso dalle funzioni. 8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita' dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente. 9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.".

Art. 7

Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono attivita' di consulenza finanziaria per conto della societa'

1.I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della societa', attivita' di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.

Note all'art. 7: - Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, vedasi nelle Note all'articolo 1. - Per il riferimento al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

1.Al comma 1, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008, la parola "Organismo" e' sostituita dalla parola "Albo".

2.Al comma 4, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008 le parole "il 1° novembre 2009" sono sostituite dalle parole "sei mesi dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo".

Il Ministro: Monti

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 11

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