DECRETO 8 ottobre 2012, n. 197
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e in particolare l'articolo 3, comma 6, a norma del quale la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
Visti i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, e 29 ottobre 2004, n. 296, disciplinanti, rispettivamente, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di età previsti per l'accesso ai profili professionali di vigile del fuoco, di ispettore antincendio e di direttore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Atteso che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto negli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 l'emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'età che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche;
Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 10 maggio 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista
la nota del 31 luglio 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Limiti di età
1.Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato in diciotto anni.
3.Non è soggetta a limiti massimi di età la partecipazione ai concorsi a vice direttore, a vice direttore medico, a vice direttore ginnico-sportivo, a funzionario amministrativo contabile vice direttore e a funzionario tecnico informatico vice direttore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle riserve del venti per cento dei posti, di cui agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4, 62, comma 4, 119, comma 4, e 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4.Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vice direttore e di vice ispettore antincendio, è fissato in trentasette anni il limite di età per la partecipazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.
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