Art. 1
È approvata l'annessa convenzione stipulata a Roma addì 16 giugno 1911, fra il ministro di agricoltura, industria e commercio e la Cassa di risparmio di Milano; la Cassa di risparmio di Torino; la Cassa di risparmio di Bologna; il Monte dei Paschi di Siena; la Cassa di risparmio di Genova; la Cassa di risparmio di Roma; la Cassa di risparmio di Venezia; il Banco di Napoli; il Banco di Sicilia, concernente la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. Ferme restando le disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1473, la convenzione predetta sostituisce, per tutti gli effetti, la convenzione precedente approvata con quella legge e modificata con la legge 23 dicembre 1886, n. 4233, e con i Regi decreti 24 luglio 1887, n. 4808, e 22 novembre 1888, n. 5827.