Art. 1
Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma. Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato. L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge. L'ordinamento dell'istituto sarà disciplinato da uno statuto organico, che determinerà altresì le norme per la istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali. Lo statuto organico dell'Istituto sarà approvato con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.