Art. 1
Sono corpi militari della R. marina: A) per gli ufficiali: a) il corpo dello stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti; b) il corpo del genio navale; c) il corpo sanitario militare marittimo; d) il corpo di commissariato militare marittimo. B) per i sottufficiali, graduati e comuni: il corpo Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, operai, semaforisti, infermieri, musicanti e trombettieri. Al corpo Reale equipaggi è aggregato il personale degli assistenti del genio navale, retto da speciali ordinamenti.