Act 013U0959
Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/1913
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 41, lettera b), della legge 2 gennaio 1910, n. 9; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per, il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio, per le finanze e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo Unico, E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione. Il testo stesso sara' sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 11 luglio 1913. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Sacchi - Tedesco - Nitti - Facta - Leo - Nardi - Cattolica. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
Testo unico-art. 1
TESTO UNICO delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione Art. 1. (Art. 140, legge 20 marzo 1865, allegato F). La navigazione e' l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.
Testo unico-art. 2
Art. 2. ([Art. 1, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art1)). fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione, sono distinti in quattro classi. Appartengono alla prima classe quelli la cui navigazione presenta un prevalente interesse di difesa militare. Appartengono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o Collegati fra loro, formano linee di navigazione, le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio. Appartengono alla terza classe quelli che, sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli. Tutti gli altri sono di quarta classe.
Testo unico-art. 3
Art. 3. ([Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art2)). E' data facolta' al governo del Re, per un periodo di cinque anni dal 2 gennaio 1910, di provvedere alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione agli stessi potra' essere fatta se non per legge. (1) ((2)) La iscrizione e' fatta mediante decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici: a) di concerto coi ministri della guerra e della marina per le vie navigabili da comprendere nella prima classe; b) di concerto coi ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio, per le vie navigabili da comprendere nella seconda classe e col solo ministro di agricoltura, industria e commercio per quelle da comprendere nella terza, uditi i Consigli provinciali interessati. I canali artificiali di qualunque natura, esistenti o da costruire, ed a qualsiasi ente o persona appartengano, possono essere classificati tra le vie navigabili agli effetti della presente legge, salvi ed impregiudicati i diritti di proprieta'. Per i canali patrimoniali dello Stato la classificazione ha luogo di concerto anche col ministro delle finanze.
Testo unico-art. 4
Art. 4. ([Art. 3, legge 2 gennaio 1910, n.9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art3)). Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove. Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili nei porti e scali, negli edilizi e meccanismi le primitive dimensioni, forme e condizioni, che abbiano perdute per qualsiasi causa od accidente. Le opere di manutenzione consistono in tutti i lavori occorrenti: a) per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio della navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonche' i porti e scali, gli edilizi, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi; b) per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformita' alle norme da stabilirsi col regolamento. Sono opere nuove quelle che abbiano uno dei seguenti scopi: a) migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistetti od rispettivi ediffizi e meccanismi; b) estendere la navigazione ad enti fiumi o tronchi di fiumi e ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale; c) costruire nuovi canali di navigazione o nuovi porti e scali o meccanismi inservienti alla navigazione ed al carico e scarico delle merci.
Testo unico-art. 5
Art. 5. ([Art. 4, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art4)). Tutte le opere di cui all'art. 4 stanno, per le vie navigabili della prima classe, ad esclusivo carico dello Stato.
Testo unico-art. 6
Art. 6. ([Art. 5, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art5)). Nelle vie navigabili iscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato. Le opere nuove si eseguiscono dallo Stato; ma le relative spese sono per tre quinti a carico dello Stato e per gli altri due quinti a carico delle Provincie e Comuni interessati, in proporzione del rispettivo interesse valutato secondo norme che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge. ((6)) Quando, anziche' con opere di ristabilimento, convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma resta ad esclusivo carico dello Stato.
Testo unico-art. 7
Art. 7. ([Art. 6, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art6)). Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, e' approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio dall'opera nuova e fissata l'aliquota del rispettivo contributo. Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Testo unico-art. 8
Art. 8. ([Art. 7, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art7)). In conformita' al decreto Reale di cui nel precedente articolo, il contributo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune e' determinato provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi ed e' pagato in cinque annualita' a cominciare dall'anno successivo a quello in cui si intraprende la esecuzione dei lavori. Se pero' il progetto esecutivo assegna un periodo superiore ad anni cinque pel compimento dell'opera, e' in corrispondenza aumentato il numero delle annualita' in cui va ripartito il contributo predetto. Compiuta l'opera, la ripartizione delle quote e' definitivamente stabilita in proporzione della spesa effettiva. In caso di economia sulla spesa presunta sono rimborsate alle Provincie e Comuni le maggiori somme corrisposte; in caso di eccedenza, il maggiore contributo da loro dovuto puo' essere ripartito in non meno di cinque annualita', mediante decreto del ministro dei favori pubblici di concerto con quello del tesoro.
Testo unico-art. 9
Art. 9. ([Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art8)). Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe, si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati. Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti. La vigilanza dei lavori e' affidata al genio civile ed il concorso dello Stato puo' essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori, comprovato da certificati dell'ufficio competente del genio civile.
Testo unico-art. 10
Art. 10. (Alt. 9 [legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9)). Il ministro dei lavori pubblici ha facolta' di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta allo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove. La restituzione e' fatta in un numero di annualita' non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi. Col decreto Ministeriale che approva il progetto e la convenzione s'impegnano le annualita' pattuite sul fondo di cui all'art. 34.
Testo unico-art. 11
Art. 11. ([Art. 10, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art10)). Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, si dichiara la costituzione del Consorzio, e si ripartiscono fra i consorziati, per aliquote fisse, gli oneri, in proporzione dell'interesse di ognuno, valutato secondo le norme del regolamento. Contro il decreto Reale e' ammesso ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.
Testo unico-art. 12
Art. 12. ([Art. 11, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art11)). L'assemblea del Consorzio e' costituita dai delegati delle Provincie e Comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali. Essa puo' ammettere a far parte del Consorzio altri enti morali o persone giuridiche, Societa' civili, industriali e commerciali legalmente costituite, e particolari individui, che ne facciano domanda, determinando quale debba essere la quota di contribuenza e la corrispondente rappresentanza di ciascun ammesso. Alle assemblee del Consorzio puo' sempre intervenire, senza voto deliberativo, un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici. Le deliberazioni dell'assemblea e della Deputazione consorziala sono, regolate e rese esecutive nei modi e con le formalita' prescritte per l'Amministrazione delle Provincie. Esercitano rispettivamente le loro attribuzioni sui Consorzi e sugli assuntori privati il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia, nella quale il Consorzio o l'ente o privato assuntore ha la sua sede.
Testo unico-art. 13
Art. 13. ([Art. 12, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art12)). Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze o comunque comprometta, l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, puo' su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di' Stato. Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio e' affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri che verranno nominati con lo stesso decreto Reale.
Testo unico-art. 14
Art. 14. ([Art.13 legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art13)) Alle opere di ristabilimento e di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della quarta classe si provvede dal Consorzio volontario tra Provincie, Comuni ed altri enti, Societa' commerciali, industriali ed agricole, o particolari individui, od anche solamente da enti e particolari individui. Lo Stato puo' concorrere nelle spese per opere di ristabilimento e per opere nuove in misura non minore di un quinto, ne' maggiore di due quinti. Nel regolamento per la esecuzione della presente, legge sono stabilite le norme per la formazione, l'ordinamento e l'amministrazione dei Consorzi, e per il riparte delle spese.
Testo unico-art. 15
Art. 15. ([Art. 14 legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art14)). Il Consorzio puo' essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del ministro dei lavori pubblici, purche' ne sia stato espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi compresi nel Consorzio stesso. In tale caso e' obbligatorio anche il concorso dello Stato ed applicabile l'articolo 10.
Testo unico-art. 16
Art. 16. ([Art. 40, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art40), terzo capoverso). Lo Stato sostiene le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.
Testo unico-art. 17
Art. 17. (Art. 141, legge 20 marzo 1865, allegato F). La navigazione nei fiumi, laghi e canali naturali e' libera. Sui canali artificiali e' regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.
Testo unico-art. 18
Art. 18. ([Art. 15, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art15)). Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere si puo' procedere, coll'osservanza delle formalita' di legge, alla espropriazione di quelle aree che si ravvisino necessarie od utili per sedi di scali in previsione di un maggior movimento commerciale, e di quelle che, trovandosi, in vicinanza di scali, convenga riserbare per magazzini e futuri impianti commerciali o industriali. L'indennita' da corrispondersi all'espropriato consisto nel giusto prezzo dell'immobile secondo il valore ed il suo stato attuale, indipendentemente dal vantaggio speciale che ad esso derivi dalla nuova opera di navigazione.
Testo unico-art. 19
Art. 19. ([Art. 16, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art16)). E' pure data facolta' di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali, in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione. Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che e' riscosso nelle forme e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette, o costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati. Contro l'atto con il quale viene imposto il contributo, di cui nel presente articolai e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Testo unico-art. 20
Art. 20. ([Art. 17, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art17)). Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento. Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato. Contro tali decreti e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Testo unico-art. 21
Art. 21. ([Art. 18, legge 2 gennaio 1910, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art18)). Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli articoli 19 e 20, ed i proventi che, durante il periodo di 50 anni, possono ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili per irrigazioni, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti, a norma degli articoli 6, 9 e 14. Quando pero' gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi e' attribuito all'ente cui appartiene il canale. Ammortizzato il capitale d'impianto: a) i contributi di cui all'art. 19 cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento; b) le tasse di cui all'art. 20 vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere; c) la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, e' devoluta agli enti che concorsero nella spesa, in ragione delle rispettive quote, fino al termine dei 50 anni. Trascorsi i 50 anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.
Testo unico-art. 22
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