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LEGGE 21 marzo 1915, n. 273

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento. Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitan o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere. Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila. Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento. Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso. La merce si confisca.