LEGGE 23 dicembre 1915, n. 1898

Type Legge
Publication 1915-12-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il personale lavorante dei Regi arsenali militari marittimi è costituito dai seguenti gruppi: 1 - a) capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 6,50 a L. 8; 1 - b) lavoranti con mercedi giornaliere da L. 2 a L. 6; 2 - a) capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 5,50 a L. 7; 2 - b) lavoranti con mercedi giornaliere da L. 2 a L. 5; 3 - a) capi lavoranti con mercedi giornaliere da L. 5 a L. 6,50; 3 - b) lavoranti con mercedi giornaliere da L. 2 a L. 4,50; 4 - operaie con mercedi giornaliere da L. 1,50 a L. 3. 5 - garzoni con mercedi giornaliere da L. 0,60 a L. 1. I capi lavoranti sono tratti dai lavoranti dei gruppi 1 - b), 2 - b) e 3 - b.

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