Art. 1
Per i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati che nel periodo compreso fra la data degli armistizi stipulati con gli eserciti nemici sulle fronti italiana, francese, balcanica e della Turchia asiatica, e le firme dei trattati di pace, siano rimasti in zona di armistizio, o abbiano fatto parte di spedizioni all'estero ed in paesi d'oltre mare, ai quali sia venuto meno il diritto al computo della campagna di guerra, il tempo di servizio è computato agli effetti della pensione in ragione del doppio fino al limite complessivo di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi. Uguale trattamento è applicabile - a decorrere dal 5 novembre 1918 - al personale imbarcato su Regie navi, e su navi requisite o noleggiate, dislocate nei mari delle zone di armistizio e nei mari dei territori di occupazione anzidetti, nonchè su navi dislocate in Mar Nero.