Act 024U1054
Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1924
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 portante modificazioni alle leggi sul Consiglio di Stato, che da' facolta' al Nostro Governo di riunire in testo unico le disposizioni del detto decreto con quelle rimaste in vigore delle leggi predette; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 giugno 1924. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1924. Atti del Governo, registro 226, foglio 39. - Granata.
Testo unico-art. 1
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Testo unico-art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 2
Testo unico-art. 2 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 3
Testo unico-art. 3 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 4
Testo unico-art. 4 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 5
Art. 5 (Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, ne' sospesi, ne' collocati a riposo d'ufficio, ne' allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti: 1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso; 2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermita' o per debolezza di mente, non siano piu' in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica; 3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta; 4° Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignita' del collegio al quale appartengono. I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il limite di eta' per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e' fissato al compimento degli anni settanta.
Testo unico-art. 6
Testo unico-art. 6 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 7
Testo unico-art. 7 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 8
Testo unico-art. 8 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 9
Testo unico-art. 9 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 10
Testo unico-art. 10 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 11
Art. 11 (Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato. A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche piu' di uno fra primi referendari e referendari. Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi riferendari e i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne rifericono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.
Testo unico-art. 12
Art. 12 (Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). ((Al principio di ogni anno sono designati, con decreto Reale, il presidente ed i consiglieri di ogni sezione, in modo pero' che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non piu' di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente)). Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.
Testo unico-art. 13
Art. 13 (Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). La direzione del personale e del servizio interno, nonche' la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.
Testo unico-art. 14
Art. 14 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). Il Consiglio di Stato: 1° Da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re; 2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.
Testo unico-art. 15
Art. 15 (Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). Quando il parere del Consiglio di Stato e' richiesto per legge il decreto Reale o Ministeriale che ne consegue deve avere la formola «udito il parere del Consiglio di Stato».
Testo unico-art. 16
Art. 16 (Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto: 1° Sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri; 2° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale; 3° Sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge; 4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica; 5° Sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge; 6° In tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge. Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto Reale che e' stato pure udito il Consiglio dei Ministri. I ricorsi indicati al n. 4 del comma 1°, non sono piu' ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e devono essere notificati all'autorita' che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.
Testo unico-art. 17
Art. 17 (Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali e' richiesto il suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni.
Testo unico-art. 18
Art. 18 (Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.
Testo unico-art. 19
Art. 19 (Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, e' necessaria la presenza almeno della meta' del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.
Testo unico-art. 20
Art. 20 (Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita', il voto del presidente ha la preponderanza.
Testo unico-art. 21
Art. 21 (Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.
Testo unico-art. 22
Art. 22 (Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). E' in facolta' del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni. Potra' anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, pero', in questi casi, non hanno che voto consultivo. In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente puo' provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.
Testo unico-art. 23
Art. 23 (Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale. E' sempre in facolta' del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.
Testo unico-art. 24
Art. 24 (Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, e nelle commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.
Testo unico-art. 25
Art. 25 (Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). Avuto il parere di una sezione, il ministro puo', salve le disposizioni dell'art. 33, richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.
Testo unico-art. 26
Testo unico-art. 26 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 27
Testo unico-art. 27 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 28
Testo unico-art. 28 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 29
Testo unico-art. 29 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 30
Testo unico-art. 30 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 31
Testo unico-art. 31 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 32
Testo unico-art. 32 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 33
Testo unico-art. 33 (Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Negli affari che a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non puo' richiedere, in via amministrativa, lo esame del Consiglio di Stato in adunanza generale. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Testo unico-art. 34
Testo unico-art. 34 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 35
Testo unico-art. 35 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 36
Testo unico-art. 36 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 37
Testo unico-art. 37 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 38
Testo unico-art. 38 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 39
Testo unico-art. 39 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 40
Testo unico-art. 40 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo unico-art. 41
Testo unico-art. 41 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
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