Act 028U0577

Type Regio Decreto
Publication 1928-02-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1928

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti l'art. 5 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641, in virtu' del quale il Governo del Re fu autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, nonche' quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facolta' di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie, posteriormente alla pubblicazione del precitato R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sule sue opere di integrazione, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Fedele. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 271, foglio 4. - Sirovich.

Testo Unico-art. 1

Art. 1. ([Art. 1 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art1)). Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore. ((19))

Testo Unico-art. 2

Testo Unico-art. 2 ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496))

Testo Unico-art. 3

Testo Unico-art. 3 ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496))

Testo Unico-art. 4

Testo Unico-art. 4 ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496))

Testo Unico-art. 5

Art. 5. ([Art. 5 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art5)). Il Consiglio di disciplina giudica della responsabilita' disciplinare dei maestri e dei direttori didattici comunali nei limiti di cui all'art. 152 e nei modi e con le formalita' stabilite dal regolamento.

Testo Unico-art. 6

Art. 6. ([Art. 6 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art6); [art. 2 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-02-17;211~art2); [art. 3 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;640~art3)). ((Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile alla istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo col prefetto competente, commissari scolastici con facolta' di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; approva, oltre a quelle indicate in disposizioni particolari, anche le deliberazioni comunali che abbiano per obbietto : a) la costituzione delle Commissioni di concorso per il personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari; b) le assegnazioni di sede agli insegnanti nominati in esito a concorso; c) l'iscrizione dei maestri nei ruoli; d) i congedi e le aspettative; e) le supplenze e le nomine provvisorie; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti)).

Testo Unico-art. 7

Art. 7. ([Art. 7 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art7)). L'ufficio di Regio provveditore agli studi si puo' conferire, oltre che per promozione dal ruolo dell'Amministrazione scolastica locale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del ministro, a coloro che per dottrina, per esperienza e per autorita' morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di istituti medi di istruzione governativi, fra i funzionari amministrativi di gruppo A di qualsiasi grado dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione, o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Testo Unico-art. 8

Art. 8. ([Art. 8 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art8)). Alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi e' posto l'Ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

Testo Unico-art. 9

Art. 9. ([Art. 9 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art9)). Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'Ufficio scolastico provvedono le Provincie comprese nella giurisdizione del Provveditorato agli studi; alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella A.

Testo Unico-art. 10

Art. 10. ([Art. 10 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art10); [art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-29;1286~art3) e [4 R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-29;1286~art4)). Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici. E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare. Essi vengono nominati mediante esame di concorso. Salva l'applicazione dell'[art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3084~art11), possono pure essere nominati dal ministro, a scelta fra persone che abbiano la competenza, l'autorita' e le attitudini richieste per l'ufficio o che appartengano ai ruoli del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. Il numero dei posti di ispettore centrale e' indicato nella tabella B.

Testo Unico-art. 11

Art. 11. ([Art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art11) e [12 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art12)). Il territorio del Regio Provveditorato agli studi e' diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici. La circoscrizione ispettiva e' affidata a un Regio ispettore scolastico; il circolo didattico a un direttore didattico governativo.

Testo Unico-art. 12

Art. 12. ([Art. 13 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art13); [art. 1 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art1); tabella n. 37 allegata al [R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395~art3) [R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1667)). Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi. La sede del loro ufficio e' presso una delle scuole pubbliche del Comune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune. Il numero dei posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo e' indicato nella tabella B.

Testo Unico-art. 13

Art. 13. ([Art. 14 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art14)). Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didattici della provincia che ritenga piu' idoneo. Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sara' corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti. ((Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri di ruolo della provincia ritenuto piu' idoneo in base ad una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza)). Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la durata dell'incarico, sara' corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli, assegni da lui effettivamente percepiti. Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 2° e 4° non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare. Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.

Testo Unico-art. 14

Art. 14. ([Art. 15 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art15); [art. 4 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;640~art4)). Il Regio ispettore scolastico nell'ambito della sua circoscrizione vigila sull'istruzione pubblica e privata; autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare; provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide definitivamente sui ricorsi contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardatati i congedi, le supplenze, l'assegnazione delle classi e contro i verbali di visita. ((8))

Testo Unico-art. 15

Art. 15. ([Art. 16 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art16)). Gli ispettori scolastici non assegnati ad una circoscrizione ispettiva, sono dal Ministero posti a disposizione dei Regi provveditori agli studi.

Testo Unico-art. 16

Art. 16. ([Art. 17 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art17)). Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni di avvicendamento; provvede alla concessione dei congedi ed alla continuita' dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresi' le Commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, abbinamenti e sdoppiamenti di classi.

Testo Unico-art. 17

Art. 17. ([Art. 18 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art18); [art. 10 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-07;209~art10); [art. 1 R. decreto 23 luglio 1926, n. 1598](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-23;1598~art1)). Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso per titoli ed esami, da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento. Nell'indire i concorsi ai posti ispettivi e direttivi l'Amministrazione ha facolta' di determinare il numero dei posti stessi da riservare alle donne. La tassa di ammissione al concorso e' di L. 50. ((5)) I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni le cui scuole elementari passino all'amministrazione dei Regi Provveditorati agli studi, quando siano stati nominati a norma di legge, possono, all'atto del passaggio delle scuole, in seguito a loro domanda, essere assunti senza esami nel ruolo dei direttori didattici governativi. La decorrenza della nomina e' quella della data in cui le scuole dei Comuni furono assunte dai Provveditorati e nel ruolo i nuovi direttori sono inscritti subito dopo il direttore che per ultimo aveva ottenuto la nomina alla data predetta. I direttori di cui al comma precedente che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conservano la differenza a titolo di assegno personale, che sara' assorbita nei successivi aumenti.

Testo Unico-art. 18

Art. 18. ([Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-20;834~art1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-20;834~art2) e [4 R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-20;834~art4)). Ai membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo nelle scuole elementari, a posti di ruolo nei Regi Istituti dei sordomuti e nelle Scuole di metodo per l'educazione materna e di insegnante e maestro istitutore dei ciechi e' corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di L. 500 per il primo gruppo di candidati sino ai 10 e successivamente di L. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di L. 100 per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di L. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150 e di L.20 per ogni ulteriore gruppo di 10. Per le prove orali e' corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di L. 5 sino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi. Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedano puo' essere accordata, al termine dei lavori, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante oltre il rimborso delle spese di viaggio. I compensi di cui al comma primo sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedano nella citta' nella quale hanno luogo gli esami. Ai membri delle Commissioni di vigilanza per i concorsi e' corrisposta una diaria di L. 25. I compensi di cui ai precedenti commi spettano a tutti i commissari, appartengano essi o non alla Amministrazione dello Stato.

Testo Unico-art. 19

Art. 19. (Art. 24, 1° comma, [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722); articolo unico [R. decreto 9 giugno 1927, n. 1232](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-09;1232)). Ai direttori didattici governativi in prova, assunti per concorso, spetta durante il periodo di prova un assegno mensile pari allo stipendio di cui essi erano provvisti nel ruolo di provenienza, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo. Tale assegno non potra' tuttavia in nessun caso superare lo stipendio minimo stabilito per il grado di direttore didattico governativo. Ferma restando la disposizione di cui al comma precedente, per i direttori didattici in prova, i quali, nelle more del concorso, abbiano lasciato l'ufficio di maestro, l'assegno sara' commisurato allo stipendio da essi goduto all'atto in cui cessarono di appartenere ai ruoli magistrali.

Testo Unico-art. 20

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