Act 031U0773

Type Regio Decreto
Publication 1931-06-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella legge 22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il Governo del Re e' pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale e di procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato ;

Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con Regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che avra' esecuzione dal 1° luglio

1931.Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 309, foglio 127. - Mancini.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 1

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 1. (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593). L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta'; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonche' delle ordinanze delle Autorita'; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorita' locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podesta'.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 2

Art. 2. (Art. 2 T. U. 1926). Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, ha facolta' di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse puo' presentare ricorso al Ministro per l'interno. ((25))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 3

Art. 3. (Art. 159 T. U. 1926). Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui all'[articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-01-31;7~art7tervicies), convertito con modificazioni dalla [legge 31 marzo 2005, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-31;43), e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni.(91)(104) La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'[articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art7-com2). La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. ((, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio")) La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero. A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 4

Art. 4. (Art. 3 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. ((26))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 5

Art. 5. (Art. 4 T. U. 1926). I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio. E' autorizzato l'impiego della forza pubblica. La nota delle spese relative e' resa esecutiva dal prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 6

Art. 6. (Art. 5 T. U. 1926). Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto e' definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 7

Art. 7. (Art. 6 T. U. 1926). Nessun indennizzo e' dovuto per i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facolta' ad essa attribuite dalla legge.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 8

Art. 8. (Art. 7 T. U. 1926). Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi, in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 9

Art. 9. (Art. 8 T. U. 1926). Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 10

Art. 10. (Art. 9 T. U. 1926). Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 11

Art. 11. (Art. 10 T. U. 1926). Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.((57)) Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 12

Art. 12. (Art. 11 T. U. 1926). ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 4 APRILE 2012, N. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35))). Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia e' sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di cio' il pubblico ufficiale fara' attestazione.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 13

Art. 13. (Art. 12 T. U. 1926). Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di ((tre anni, computati)) secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 14

Art. 14. (Art. 13 T. U. 1926). Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 15

Art. 15. (Art. 14 T. U. 1926). ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione)).((58)) L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 16

Art. 16. (Art. 15 T. U. 1926). Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorita'.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17

Art. 17. (Art. 16 T. U. 1926). ((1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398), sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. 2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.)) ((58))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17 bis

Art. 17-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, ((...)) 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni. (58)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17 ter

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