Act 031U0773

Type Regio Decreto
Publication 1931-06-18
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella legge 22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il Governo del Re e' pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale e di procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato ;

Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con Regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che avra' esecuzione dal 1° luglio

1931.Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 309, foglio 127. - Mancini.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 1

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 1. (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593). L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta'; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonche' delle ordinanze delle Autorita'; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorita' locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podesta'.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 2

Art. 2. (Art. 2 T. U. 1926). Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, ha facolta' di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse puo' presentare ricorso al Ministro per l'interno. ((25))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 3

Art. 3. (Art. 159 T. U. 1926). Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui all'[articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-01-31;7~art7tervicies), convertito con modificazioni dalla [legge 31 marzo 2005, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-31;43), e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni.(91)(104) La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'[articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art7-com2). La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. ((, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio")) La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero. A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 4

Art. 4. (Art. 3 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. ((26))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 5

Art. 5. (Art. 4 T. U. 1926). I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio. E' autorizzato l'impiego della forza pubblica. La nota delle spese relative e' resa esecutiva dal prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 6

Art. 6. (Art. 5 T. U. 1926). Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto e' definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 7

Art. 7. (Art. 6 T. U. 1926). Nessun indennizzo e' dovuto per i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facolta' ad essa attribuite dalla legge.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 8

Art. 8. (Art. 7 T. U. 1926). Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi, in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 9

Art. 9. (Art. 8 T. U. 1926). Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 10

Art. 10. (Art. 9 T. U. 1926). Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 11

Art. 11. (Art. 10 T. U. 1926). Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.((57)) Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 12

Art. 12. (Art. 11 T. U. 1926). ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 4 APRILE 2012, N. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35))). Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia e' sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di cio' il pubblico ufficiale fara' attestazione.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 13

Art. 13. (Art. 12 T. U. 1926). Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di ((tre anni, computati)) secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 14

Art. 14. (Art. 13 T. U. 1926). Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 15

Art. 15. (Art. 14 T. U. 1926). ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione)).((58)) L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 16

Art. 16. (Art. 15 T. U. 1926). Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorita'.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17

Art. 17. (Art. 16 T. U. 1926). ((1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398), sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. 2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.)) ((58))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17 bis

Art. 17-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, ((...)) 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni. (58)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17 ter

Art. 17-ter. 1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'[art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art17), ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita' soggette ad autorizzazione, al questore. 2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o notificata all'interessato. ((3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative)). 4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente dal questore. 5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell'[art. 650 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art650). (58)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17 quater

Art. 17-quater. ((1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' nell'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi. 2. La sanzione accessoria e' disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'[art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art24). 3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter)). ((58))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17 quinquies

Art. 17-quinquies. 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis e' presentato al prefetto. (58) ((60))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 17 sexies

Art. 17-sexies. ((1. Per le violazioni previste dagli articoli 17- bis e 221-bis e' esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'[art. 20, commi terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art20-com3), [quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art20-com4) e [quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art20-com5).)) ((58))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 18

Art. 18. (Art. 17 T. U. 1926). I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. ((a sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorita', sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti)). (39) (45) ((150)) Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorita' sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. ((150)) ((Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumita' pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.)) ((La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresi', a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.)) ((Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa e' posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'[articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art5) o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della legge anzidetta.)) ((Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla meta'.)) ((La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689). Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.)) Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali. (23)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 19

Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 18 APRILE 1975, N. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 20

Art. 20. (Art. 19 T. U. 1926). Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'Autorita', o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 21

Art. 21. (Art. 20 T. U. 1926). E' sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorita'. E' manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 22

Art. 22. (Art. 21 T. U. 1926). Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri Reali.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 23

Art. 23. (Art. 22 T. U. 1926). Qualora l'invito rimanga senza effetto, e' ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 24

Art. 24. (Art. 23 T. U. 1926). Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi. Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire trecento a quattromila. ((50))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 25

Art. 25. (Art. 24 T. U. 1926). Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento. ((21))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 26

Art. 26. (Art. 25 T. U. 1926). Il questore puo' vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanita' pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, puo' prescrivere l'osservanza di determinate modalita', dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 27

Art. 27. (Art. 26 T. U. 1926). Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanita' pubblica e di polizia locale. Il questore puo' vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero puo' determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 28

Art. 28. (Art. 27 T. U. 1926). Oltre i casi preveduti dal [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398), sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. (83) La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validita' della licenza e' di 2 anni. (83) Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila.(83) (99) ((148))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 29

Art. 29. (Art. 28 T. U. 1926). Salvo quanto e' stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi. I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 30

Art. 30. (Art. 29 T. U. 1926). Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono : 1° le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 31

Art. 31. (Art. 30 T. U. 1926). Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. ((Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma e' consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'[articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art11-com1). L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, e' immediatamente annotata nel medesimo registro.)) La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche. Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validita' della licenza e' di 3 anni.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 31 bis

Art. 31-bis. 1. Fatte salve le previsioni di cui agli [articoli 01, comma 1, lettera p)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art01-com1-letp), e [1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art1-com11), come modificata dal [decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;105), per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'[articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527~art1bis-com1-letf), nel settore delle armi, e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e' data comunicazione alla questura competente per territorio. 2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita'.((L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilita' delle armi o delle munizioni, e' obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonche' ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.)) 3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza. 4. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-29;121).

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 32

Art. 32. (Art. 31 T. U. 1926). Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non puo' validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 33

Art. 33. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 18 APRILE 1975, N. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 34

Art. 34. (Art. 33 T. U. 1926). Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non puo' trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato. ((Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso e' assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 35

Art. 35. (Art. 34 T. U. 1926). ((1. L'armaiolo di cui all'[articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527~art1bis-com1-letg), e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. 2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;8~art3), sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'. 4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. 5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. 6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. 8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. 9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 36

Art. 36. (Art. 35 T. U. 1926). Nessuno puo' andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove. La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere. La licenza non puo' essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 37

Art. 37. (Art. 36 T. U. 1926). E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore. ((66))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 38

Art. 38. (Art. 37 T. U. 1926). ((Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'[articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527~art1bis-com1-letb), munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art2-com2), e successive modificazioni.)) Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. ((Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalita' disciplinate con il decreto di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204~art6-com2))). ((128)) ((Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata)). ((Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.)) La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 39

Art. 39. (Art. 38 T. U. 1926). Il prefetto ha facolta' di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. ((Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'[articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art6-com5).))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 40

Art. 40. (Art. 39 T. U. 1926). Il prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 41

Art. 41. (Art. 40 T. U. 1926). Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 42

Art. 42. (Art. 41 T. U. 1926). COMMA ABROGATO DALLA [L. 18 APRILE 1975, N. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110). COMMA ABROGATO DALLA [L. 18 APRILE 1975, N. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110). Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. ((La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale)). Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 43

Art. 43. (Art. 42 T. U. 1926). Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11, non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza puo' essere ricusata ((ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,)) ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.(57)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 44

Art. 44. (Art. 43 T. U. 1926). Non puo' essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato. E' pero' in facolta' del prefetto di concedere la licenza per l'arme lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potesta' o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 45

Art. 45. (Art. 44 T. U. 1926). Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto puo' revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 46

Art. 46. (Art. 45 T. U. 1926). Senza licenza del Ministro dell'interno e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresi', senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina. ((148))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 47

Art. 47. (Art. 46 T. U. 1926). Senza licenza del prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti E' vietato altresi', senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 48

Art. 48. (Art. 47 T. U. 1926). Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacita' tecnica.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 49

Art. 49. (Art. 48 T. U. 1926). Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti. Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 50

Art. 50. (Art. 49 T. U. 1926). Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantita' e le qualita' delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza ; e sara' altresi' stabilito per quale quantita' dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 51

Art. 51. (Art. 50 T. U. 1926). Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse ((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio)). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati. Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee. E' consentita la rappresentanza.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 52

Art. 52. (Art. 51 T. U. 1926). Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonche' quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprieta', e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani. Oltre quanto e' stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumita' pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo. Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacita' tecnica.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 53

Art. 53. (Art. 52 T. U. 1926). 1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma. 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. 5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno. ((121))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 54

Art. 54. (Art. 53 T. U. 1926). Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. ((148)) La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo non sia stato gia' riconosciuto e classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali e' sufficente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 55

Art. 55. (Art. 54 T. U. 1926). Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.(55) Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;8~art3), devono essere conservate per i ((10 anni)) successivi alla cessazione dell'attivita'. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.(20) Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.(20) Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.(20) Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila.(20)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 56

Art. 56. (Art. 55 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumita' pubblica o per l'ordine pubblico.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 57

Art. 57. (Art. 56 T. U. 1926). Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. ((La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 58

Art. 58. (Art. 57 T. U. 1926). E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un piu' grave reato. Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 59

Art. 59. (Art. 55 T. U. 1926). E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti e' vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. ((Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare)). Anche quando e' stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprieta' altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 60

Art. 60. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-04-30;162)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 61

Art. 61. Art. 60 T. U. 1926). L'autorita' locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorita' comunale, puo' prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case piu' di un accesso sulla pubblica via ; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 62

Art. 62. (Art. 61 T. U. 1926). I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualita' di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od e' sfornito della carta di identita'. Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo e' punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila. I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non e' iscritto nel registro dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire duemila a seimila. (44a) ((71))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 63

Art. 63. (Art. 62 T. U. 1926). Salvo quanto sara' disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sara' provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'Interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 64

Art. 64. (Art. 63 T. U. 1926). Salvo quanto e' stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali. In mancanza di regolamenti il podesta' provvede sulla domanda degli interessati. Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile. ((44a))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 65

Art. 65. (Art. 64 T. U. 1926). Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, puo', anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podesta' che ritenga contrario alla sanita' o alla sicurezza pubblica.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 66

Art. 66. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480)))((58))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 67

Art. 67. (Art. 66 T. U. 1926). I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 68

Art. 68. (Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19), e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo)).(66) Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. (35) (38) (44a)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 69

Art. 69. (Art. 68 T. U. 1926). Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'[articolo 19 della legge n. 241 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art19), presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo)). (44a)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 70

Art. 70. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480)))((58))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 71

Art. 71. (Art. 70 T . U. 1926). Le licenze ((e le segnalazioni certificate di inizio attivita')), di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 72

Art. 72. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 73

Art. 73. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480)))((58))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 74

Art. 74. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 75

Art. 75. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 75 bis

Art. 75-bis. 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. ((PERIODO SOPPRESSO DAL [D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 4 APRILE 2012, N. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35))).

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 76

Art. 76. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112)))((66))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 77

Art. 77. (Art. 75 T. U. 1926). Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza. ((123))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 78

Art. 78. (Art. 76 T. U. 1926). L'autorita' competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici. Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto. Salve le sanzioni prevedute dal [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398), i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a 3000. ((123))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 79

Art. 79. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 26 APRILE 1934, N. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653))) ((1))((5))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 80

Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza. (44a) ((111))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 81

Art. 81. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 82

Art. 82. (Art. 80 T. U. 1926). Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 83

Art. 83. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 84

Art. 84. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 85

Art. 85. (Art. 83 T. U. 1926). E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000. E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 85 bis

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