Act 031U1572
Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1932
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuta la opportunita' di riunire in un testo unico tutte le disposizioni concernenti il nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, contenute nelle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª; 21 gennaio 1897, n. 23; 7 luglio 1901, n. 321; 11 giugno 1922, n. 778; 5 gennaio 1928, n. 135; 21 giugno 1928, n. 1773; 11 luglio 1929, n. 1260; nei Regi decreti emanati per delegazione di legge: 16 dicembre 1922, n. 1717; 7 gennaio 1923, n. 17; 11 marzo 1923, n. 637; 14 giugno 1923, n. 1276; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sul nuovo catasto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 8 ottobre 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 315, foglio 113. - Mancini.
Testo unico-art. 1
Testo unico. Art. 1. (Art. 1 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). Sara' provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1° di accertare le proprieta' immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2° di perequare l'imposta fondiaria. E cio' nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.
Testo unico-art. 2
Art. 2. ([Art. 2 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art2), serie 3ª; [art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1922-06-11;778~art1) e [2 legge 11 giugno 1922, n. 778](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1922-06-11;778~art2)). La misura avra' per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprieta' e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici. La particella catastale da rilevarsi distintamente e' costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualita' o classe, o abbiano la stessa destinazione. Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria. Su richiesta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno inscritte nei registri catastali, con apposita annotazione, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili dichiarati soggetti a speciale protezione, a mente della [legge 11 giugno 1922, n. 778](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1922-06-11;778), perche' presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.
Testo unico-art. 3
Art. 3. ([Art. 3 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art3), serie 3ª; articolo unico [legge 20 giugno 1889, n. 6130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1889-06-20;6130), serie 3ª). Il rilevamento sara' eseguito da periti delegati dalla Amministrazione del Catasto, coi metodi che la scienza indichera' siccome i piu' idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro. Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici. Le nuove mappe saranno nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento, delle particelle potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1/4000. ((7))
Testo unico-art. 4
Art. 4. ([Art. 4 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art4), serie 3ª). Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procedera' alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione): a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato; b) delle proprieta' comprese nei singoli comuni.
Testo unico-art. 5
Art. 5. ([Art. 5 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art5), serie 3ª; [art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-21;23~art1)). La delimitazione del territorio comunale e delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Podesta'; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso dell'operazione. Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolute dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto. I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.
Testo unico-art. 6
Art. 6. ([Art. 6 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art6), serie 3ª; [art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-21;23~art1)). La terminazione dei territori comunali sara' fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita dai rispettivi possessori. Col regolamento si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni. I termini saranno riferiti in mappa. L'omissione della terminazione non ritardera' le altre operazioni catastali.
Testo unico-art. 7
Art. 7. ([Art. 7 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art7), serie 3ª; [art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-21;23~art1); [art. 1 della legge 5 gennaio 1928, n. 135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-01-05;135~art1)). Alla delimitazione e terminazione terra' dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni. L'assenza pero' dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospendera' il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali. I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto. I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato. Il Governo potra' fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione. Se la proprieta' indivisa dell'immobile e' comune a piu' persone, l'intestazione indichera' le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sara' tenuto in solido al pagamento dell'imposta. Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di piu' persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilita' del sopra o sotto suolo, la intestazione indichera' come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi e attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sara' tenuto al pagamento della propria quota d'imposta, senza vincolo di solidarieta' per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e cio' nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio. Nulla e' innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione o all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purche' questa sia stabilita in una somma o quantita' determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dello immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso. Nulla e' pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuita' costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettivita' sopra immobili di altrui proprieta'.
Testo unico-art. 8
Art. 8. ([Art. 3 legge 5 gennaio 1928, n. 135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-01-05;135~art3)). Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sara' fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potra' anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione, l'intestazione dei compossessori di fatto portera' l'annotamento di riserva di ogni diritto.
Testo unico-art. 9
Art. 9. ([Art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-01-05;135~art4)). Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nell'art. 37 del presente testo unico.
Testo unico-art. 10
Art. 10. ([Art. 8 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art8), serie 3ª). Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile.
Testo unico-art. 11
Art. 11. ([Art. 9 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art9), serie 3ª). La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale e' fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali e' determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualita' e classe.
Testo unico-art. 12
Art. 12. ([Art. 10 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art10), serie 3ª; art. 1 (4° comma), 2 ([2° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-07;17~com2)), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-07;17~art5) ([3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-07;17~com3) e [4° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-07;17~com4)) ((Di regola ogni Comune amministrativo avra' una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze con decreto speciale, sulla proposta, dell'Ufficio generale del catasto, o del legale rappresentante del Comune, sentito in questo secondo caso, lo stesso Ufficio generale del catasto)).
Testo unico-art. 13
Art. 13. ([Art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art11) ([1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~com1) e [2° comma) legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~com2), serie 3ª, art. 1 (1° comma), 5 ([4° comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-07;17~com4)) e [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-07;17~art6) ([2° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-07;17~com2)). La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualita' e classe. La rendita imponibile e' quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali. Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914. Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'[art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-07;17~art2), in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvedera' l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R. decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso R. decreto.
Testo unico-art. 14
Art. 14. ([Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-12-16;1717~art1) ([1° comma) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-12-16;1717~com1)). I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione nel quale si' troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.
Testo unico-art. 15
Art. 15. (Art. 13 legge io marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). Ogni particella sara' considerata da se', senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.
Testo unico-art. 16
Art. 16. ([Art. 15 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art15), serie 3ª). Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'[art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1877-06-06;3684~art8), e cioe' le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate: a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra; b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni; c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi. I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.
Testo unico-art. 17
Art. 17. ([Art. 16 legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art16), serie 3ª). Le acque d'irrigazione si intenderanno comprese per il loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso pero' di terreni irrigati con acque in tutto o in parte di affitto o concesse a canone, sara' fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.
Testo unico-art. 18
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