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LEGGE 3 aprile 1933, n. 513

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato: 1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A); 2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B, C, D, E); 3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio finanziario 1933-34, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie; 4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34, in conformità del relativo stato di previsione allegato al bilancio della detta Colonia.