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LEGGE 8 giugno 1933, n. 756

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

È autorizzata, sui fondi di cui al R. decreto legge 3 marzo 1924, n. 288, la spesa di L. 825.000 per i lavori di rafforzamento del nuovo grande magazzino «F» nel porto di Venezia.