Act 033U1592

Type Regio Decreto
Publication 1933-08-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, col quale il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative; tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d'istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore; Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 1176, col quale il suddetto art. 70 si intende riferibile a tutti gli Istituti d'istruzione superiore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione Superiore, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostra, dai Ministri proponenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Ercole. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 340, foglio 100. - Mancini.

Testo unico-art. 1

Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Art. 1. (Art. 1, commi 1° a 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 1°, art. 4, commi 1° e e art. 9 R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 1, commi 1° e , decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1 R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 4 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 3 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 - Art. 1 R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 1, commi 1° a 3° e art. 20 R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 1 R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116 - Art. 1 legge 18 marzo 1928, n. 585 - Art. 11, comma 1° e art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. Essa e' impartita, ai fini e agli effetti previsti, dal presente T.U.: 1° nelle Regie universita' e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B; 2° nelle Universita' e negli Istituti superiori liberi. Le Universita' e gli Istituti hanno personalita' giuridica e autonoma amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T. U. e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro dell'educazione nazionale.

Testo unico-art. 2

Art. 2. ([Art. 3, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art3-com1) e [art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art66-com2) - Art. 9, comma 2°, R. decreto 31 ottobre-1923, [n. 2492 - Art. 14, commi 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art14-com2-num2492), [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~com3) e [4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~com4) - [Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art11)). Le spese per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati. La tabella medesima determina: a) le Facolta' e Scuole che costituiscono ciascuna Universita' o Istituto: e per tale parte potra' essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli articoli 20 e 24; b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potra' essere modificata che per legge.

Testo unico-art. 3

Art. 3. (Art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera a) e comma ultimo, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art1-com2), [R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art4) e [11, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art11-com1) e [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art11-com3), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Al mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri Enti o privati; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna Universita', o Istituto non potra' essere superiore a quello stabilito nella predetta tabella B. Con le convenzioni medesime sono determinate le Facolta' o Scuole, di cui e' costituita ciascuna Universita'. Le convenzioni sono approvate, e, occorrendo, modificate per decreto Reale, udita la sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, alla quale vengono aggregati uno o piu' membri della quinta per le convenzioni relative agli Istituti superiori di architettura. Le convenzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo unico-art. 4

Art. 4. (Art. 3, comma ultimo, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art39), colonia 7°, [R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art70), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Le Universita', e gli Istituti superiori liberi non hanno contributo a carico del bilancio dello Stato.

Testo unico-art. 5

Art. 5. ([Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2492~art12) - [Art. 10, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art10-com1) e [3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art10-com3) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'educazione nazionale, di' concerto con quello per le finanze, puo' essere disposta: a) la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime; b) l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Universita'. I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalita' delle fusioni o aggregazioni.

Testo unico-art. 6

Art. 6. ([Articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art7) e [83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art83) - articoli 3, 4, comma 1° e 5 [R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art7) e [10, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art10-com1), [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art9), [R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-07;1977~art1-com1), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art1), [R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-01-05;29)). Il governo delle Universita' e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorita': 1° rettore delle Universita' e direttore degli Istituti superiori; ((Corpo accademico)) 2° senato accademico; 3° Consiglio di amministrazione; 4° presidi delle Facolta' e delle Scuole; 5° Consigli delle Facolta' e delle Scuole. Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e' preposto un direttore o un rettore. Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Universita' o dell'Istituto; alle altre autorita', ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare. Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facolta' nelle Universita' o negli Istituti costituiti da una sola Facolta'. Le autorita' accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Universita' o Istituti.

Testo unico-art. 7

Art. 7. ([Art. 8, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art8) - [Art. 6, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art6) - [Art. 8, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art8) - [Art. 1, R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-11-22;2028~art1) - [Art. 9, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105~art9) - [Art. 5, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art5)). I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Universita' o Istituto. Durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati. L'annessa tabella C determina le indennita' di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennita' non sono valutabili agli effetti della pensione. Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, puo' designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Universita' o all'Istituto, sia tra quelli di altra Universita' o Istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura in ufficio un anno accademico e puo' essere confermato. Egli ha diritto all'indennita' spettante al rettore o al direttore.

Testo unico-art. 8

Art. 8. ([Art. 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art2) - [Art. 5, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art5)). I rettori e i direttori, previo consenso del Ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'Universita' o dell'Istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'Universita' o dell'Istituto medesimo, e possono designare al Ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza. Ai professori stessi puo' essere corrisposta, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione annua sul bilancio dell'Universita' o dell'Istituto, non superiore a L. 2000, da ridursi del 12 per cento ai sensi del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491).

Testo unico-art. 9

Art. 9. ([Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-12-27;2382~art3) - [Art. 4, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-07;181~art4) - [Art. 2, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119~art2) - [Legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629)). Il senato accademico e' composto: a) del rettore o direttore che lo presiede; b) dei presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto, sempreche' le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.

Testo unico-art. 10

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.