Act 033U1592

Type Regio Decreto
Publication 1933-08-31
Ultimo aggiornamento 2025-12-18
State In force
Source Normattiva
articles 314
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, col quale il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative; tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d'istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore; Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 1176, col quale il suddetto art. 70 si intende riferibile a tutti gli Istituti d'istruzione superiore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione Superiore, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostra, dai Ministri proponenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Ercole. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 340, foglio 100. - Mancini.

Testo unico-art. 1

Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Art. 1. (Art. 1, commi 1° a 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 1°, art. 4, commi 1° e 3° e art. 9 R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 1, commi 1° e 2°, decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1 R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 4 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 3 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 - Art. 1 R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 1, commi 1° a 3° e art. 20 R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 1 R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116 - Art. 1 legge 18 marzo 1928, n. 585 - Art. 11, comma 1° e art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. Essa e' impartita, ai fini e agli effetti previsti, dal presente T.U.: 1° nelle Regie universita' e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B; 2° nelle Universita' e negli Istituti superiori liberi. Le Universita' e gli Istituti hanno personalita' giuridica e autonoma amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T. U. e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro dell'educazione nazionale.

Testo unico-art. 2

Art. 2. ([Art. 3, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art3-com1) e [art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art66-com2) - Art. 9, comma 2°, R. decreto 31 ottobre-1923, [n. 2492 - Art. 14, commi 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art14-com2-num2492), [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~com3) e [4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~com4) - [Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art11)). Le spese per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati. La tabella medesima determina: a) le Facolta' e Scuole che costituiscono ciascuna Universita' o Istituto: e per tale parte potra' essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli articoli 20 e 24; b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potra' essere modificata che per legge.

Testo unico-art. 3

Art. 3. (Art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera a) e comma ultimo, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art1-com2), [R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art4) e [11, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art11-com1) e [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art11-com3), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Al mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri Enti o privati; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna Universita', o Istituto non potra' essere superiore a quello stabilito nella predetta tabella B. Con le convenzioni medesime sono determinate le Facolta' o Scuole, di cui e' costituita ciascuna Universita'. Le convenzioni sono approvate, e, occorrendo, modificate per decreto Reale, udita la sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, alla quale vengono aggregati uno o piu' membri della quinta per le convenzioni relative agli Istituti superiori di architettura. Le convenzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo unico-art. 4

Art. 4. (Art. 3, comma ultimo, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art39), colonia 7°, [R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art70), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Le Universita', e gli Istituti superiori liberi non hanno contributo a carico del bilancio dello Stato.

Testo unico-art. 5

Art. 5. ([Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2492~art12) - [Art. 10, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art10-com1) e [3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art10-com3) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'educazione nazionale, di' concerto con quello per le finanze, puo' essere disposta: a) la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime; b) l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Universita'. I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalita' delle fusioni o aggregazioni.

Testo unico-art. 6

Art. 6. ([Articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art7) e [83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art83) - articoli 3, 4, comma 1° e 5 [R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art7) e [10, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art10-com1), [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art9), [R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-07;1977~art1-com1), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art1), [R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-01-05;29)). Il governo delle Universita' e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorita': 1° rettore delle Universita' e direttore degli Istituti superiori; ((Corpo accademico)) 2° senato accademico; 3° Consiglio di amministrazione; 4° presidi delle Facolta' e delle Scuole; 5° Consigli delle Facolta' e delle Scuole. Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e' preposto un direttore o un rettore. Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Universita' o dell'Istituto; alle altre autorita', ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare. Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facolta' nelle Universita' o negli Istituti costituiti da una sola Facolta'. Le autorita' accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Universita' o Istituti.

Testo unico-art. 7

Art. 7. ([Art. 8, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art8) - [Art. 6, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art6) - [Art. 8, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art8) - [Art. 1, R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-11-22;2028~art1) - [Art. 9, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105~art9) - [Art. 5, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art5)). I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Universita' o Istituto. Durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati. L'annessa tabella C determina le indennita' di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennita' non sono valutabili agli effetti della pensione. Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, puo' designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Universita' o all'Istituto, sia tra quelli di altra Universita' o Istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura in ufficio un anno accademico e puo' essere confermato. Egli ha diritto all'indennita' spettante al rettore o al direttore.

Testo unico-art. 8

Art. 8. ([Art. 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art2) - [Art. 5, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art5)). I rettori e i direttori, previo consenso del Ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'Universita' o dell'Istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'Universita' o dell'Istituto medesimo, e possono designare al Ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza. Ai professori stessi puo' essere corrisposta, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione annua sul bilancio dell'Universita' o dell'Istituto, non superiore a L. 2000, da ridursi del 12 per cento ai sensi del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491).

Testo unico-art. 9

Art. 9. ([Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-12-27;2382~art3) - [Art. 4, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-07;181~art4) - [Art. 2, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119~art2) - [Legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629)). Il senato accademico e' composto: a) del rettore o direttore che lo presiede; b) dei presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto, sempreche' le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.

Testo unico-art. 10

Art. 10. ([Art. 3, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-10;2235~art3) - [Art. 1, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art1) - [Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art3) - [Legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629)). Il Consiglio di amministrazione, per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella A, e' composto: a) del rettore o direttore che lo presiede; b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto tra i professori di ruolo che appartengono all'Universita' o Istituto medesimo. Per le Universita' e gl'Istituti superiori, formati di una sola Facolta', i due membri sono designati dal rettore o direttore tra i professori appartenenti all'Universita' o Istituto stesso; c) di due rappresentanti del Governo: uno e' l'intendente di finanza della Provincia, l'altro e' scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Universita' e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverra' il vice-intendente; d) del direttore amministrativo. Oltre ai componenti di cui al comma precedente fa parte del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di architettura di Roma altro rappresentante del Governo, scelto dal Ministro tra funzionari addetti ai servizi delle antichita' e delle belle arti, di grado non inferiore al sesto. Gli Enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Universita' o degli Istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato; hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti e' designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono egualmente designare un rappresentante. Il numero dei membri indicati nella lettera b) e' aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre. I membri indicati nella lettera b) e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un biennio, e possono essere confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.

Testo unico-art. 11

Art. 11. ([Art. 82, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art82-letb) - [Art. 4, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art4) - [Legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629)). Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B le norme relative alla composizione e rinnovazione del Consiglio d'amministrazione sono contenute nelle convenzioni per il mantenimento delle Universita' e Istituti. In ogni caso, salvo quanto dispongono i due commi successivi, il Consiglio e' presieduto dal rettore o direttore e ne fanno parte due rappresentanti almeno del Governo (tra i quali l'intendente di finanza della Provincia) e il direttore amministrativo. Per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali il rettore o direttore e' membro di diritto; il presidente del Consiglio e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, tra persone, anche estranee all'Istituto, che siano componenti del Consiglio; resta in ufficio un biennio accademico e puo' essere confermato. Per gl'Istituti superiori di architettura fra i rappresentanti del Governo, oltre l'intendente di finanza della Provincia, dev'essere compreso un funzionario scelto dal Ministro tra quelli addetti ai servizi delle antichita' e belle arti, di grado non inferiore al sesto. Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.

Testo unico-art. 12

Art. 12. ([Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art71) - [Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art48)). Il presidente del Consiglio d'amministrazione ((, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165),)) ha la rappresentanza legale dell'Universita' o Istituto superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

Testo unico-art. 13

Art. 13. ([Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art73) - [Art. 50, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art50)). Il Consiglio d'amministrazione puo' esser sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli. In caso di scioglimento, il governo amministrativo e' affidato ad un commissario straordinario, le cui indennita' sono poste a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto superiore.

Testo unico-art. 14

Art. 14. ([Art. 1, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art1-com1) e [2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art1-com2)). I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facolta' o Scuole, su una terna proposta, dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati. Nelle Universita' o Istituti composti di una sola Facolta' il rettore o direttore esercita anche le funzioni di preside della Facolta' stessa.

Testo unico-art. 15

Art. 15. ([Art. 12, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art12) - [Art. 10, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art10-com2) - [Art. 3, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119~art3)). Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone del preside che lo presiede, e di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla Facolta' o Scuola. Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra Facolta' o Scuola, Universita' o Istituto, nonche' i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti. Il Consiglio della Facolta' di farmacia si compone, di regola, del preside che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Facolta' e dei professori di ruolo di materie comuni alla Facolta' di farmacia e ad altre Facolta', anche se, per l'insegnamento di tali materie nella Facolta' di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico. Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potra' essere aggregato alla Facolta' di scienze, quando cio' sia previsto nello statuto della Universita' interessata.

Testo unico-art. 16

Art. 16. ([Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art24-com1)). I Consigli delle Facolta' e delle Scuole, oltre le attribuzioni demandate loro dal regolamento, hanno altresi' il compito di raccogliere i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli fra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare cosi' un piano organico di corsi che pienamente risponda alle finalita' scientifiche e professionali delle Facolta' o Scuole.

Testo unico-art. 17

Art. 17. (Art. 1, comma 4°, e 80 [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art34) [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art1) e [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art3), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art9), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Ogni Universita' o Istituto superiore ha uno speciale statuto. Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il Consiglio d'amministrazione e le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto; per le Universita' o Istituti costituiti da una sola Facolta', dal consiglio di Facolta', udito il Consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalita'; esse pero' non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione. Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessita'. (89) (227) ((352))

Testo unico-art. 18

Art. 18. (Art. 2, comma ultimo, e 6 [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art2), [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 11, lettera a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art11-leta), [R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art3), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176)). Gli statuti delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A determinano, in relazione alle disposizioni dell'art. 20, le Facolta', Scuole, Corsi e Seminari che, entro i limiti del bilancio dell'Universita' o Istituto, vengono mantenuti e costituiti in aggiunta a quelli indicati nella tabella stessa. Gli statuti delle Universita' e degli istituti di cui alla tabella B contengono l'indicazione delle Facolta', Scuole, Corsi e Seminari che li costituiscono, in virtu' delle convenzioni per il mantenimento, di cui all'art. 3, e in relazione alle disposizioni dell'art. 20. Salvo il disposto dell'art. 26, lo statuto di ogni Universita' o Istituto determina, per ciascuna Facolta', Scuola, Corso o Seminario, le materie d'insegnamento, il loro ordine e il modo con chi debbono essere impartite. Per gl'Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gli statuti stabiliscono quali fra gl'insegnamenti siano fondamentali e dettano le norme per le esercitazioni di laboratorio e le esercitazioni nell'azienda agraria nonche' le norme per il funzionamento degli Istituti e stazioni sperimentali e delle aziende annesse o collegate. Per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli statuti indicano, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, secondo comma, quali degli insegnamenti siano fondamentali e quali complementari e stabiliscono l'organizzazione dei corsi d'integrazione.

Testo unico-art. 19

Art. 19. ([Art. 14, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105~art14) - [Art. 11, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art11)). L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Testo unico-art. 20

Art. 20. ([Art. 2, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2402](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2402~art2) - [Articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art1) e [18, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art18) - [Art. 1, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art1)). Presso le Universita' e gl'Istituti superiori gli insegnamenti sono coordinati in modo da costituire Facolta', Scuole e Corsi. Le Facolta' che possono essere. costituite presso ciascuna Universita' o Istituto superiore sono: di giurisprudenza; di scienze politiche; di scienze economiche e commerciali; di lettere e filosofia; di medicina e chirurgia; di medicina veterinaria; di farmacia; di scienze matematiche, fisiche e naturali; di ingegneria; di architettura; di agraria. Possono inoltre essere sostituite: a) Scuole dirette a fini speciali; b) Scuole di perfezionamento; c) Corsi di perfezionamento, d'integrazione e di cultura, annessi alle singole Facolta'. Le Scuole di cui alle lettere a) e b) possono essere costituite, sia con insegnamenti ad esse particolari, sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti propri di altre Facolta'. I Corsi di cui alla lettera c) sono costituiti, in seno alle rispettive Facolta', da insegnamenti opportunamente organizzati e appartenenti anche ad altre Facolta' o Scuole. I Corsi d'integrazione sono costituiti presso le Facolta' di scienze economiche e commerciali. Possono infine costituirsi Seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche di Facolta', Scuole o Istituti superiori diversi. Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma lezioni cattedratiche o di esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale. Salvo il disposto dell'art. 25, il regolamento generale universitario determina la durata degli studi per ciascuna delle Facolta' indicate nel comma secondo. La durata degli studi per le Scuole e i Corsi indicati nel comma terzo e' determinata dagli statuti.

Testo unico-art. 21

Art. 21. ([Art. 12, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art12) - Art. 11, lettera ,a), [R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art2), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176)). Negli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gl'insegnamenti dichiarati fondamentali negli statuti sono obbligatori per l'iscrizione, la frequenza e l'esame agli effetti del conseguimento della laurea. Negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali gl'insegnamenti sono fondamentali e complementari. Sono fondamentali gl'insegnamenti per i quali l'iscrizione, la frequenza e l'esame sono obbligatori agli effetti del conseguimento della laurea. Sono complementari gl'insegnamenti di integrazione per i quali l'esame puo' essere obbligatorio a seconda della menzione speciale da farsi sul diploma di laurea ai sensi dell'art. 167. In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni che saranno stabilite dallo statuto.

Testo unico-art. 22

Art. 22. ([Art. 1, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-09;2892~art1) - Art. 19, decreto 28 agosto 1924, n. 1618). Le Universita' e gli Istituti superiori sono autorizzati a' stipulare particolari accordi, in virtu' dei quali gli studenti di una Universita' o Istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro Istituto o Universita' della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti.

Testo unico-art. 23

Art. 23. (Art. 6, R. decreto-legge 23 ottobre ,1927, n. 2105). I direttori delle Scuole di perfezionamento, dei Corsi di perfezionamento dei Seminari e degli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, debbono alla fine di ogni anno accademico inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attivita' didattica e scientifica svolta negli Istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni,

Testo unico-art. 24

Art. 24. ([Art. 10, commi 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art10-com2) e [3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art10-com3) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Con decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale, puo' essere disposta la soppressione di Facolta', Scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di Facolta' o Scuole appartenenti alla stessa Universita'. Il decreto relativo sara' emanato, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterra' le modalita' della soppressione o fusione.

Testo unico-art. 25

Art. 25. ([Art. 1, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-07;1977~art1) - [Art. 1, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1928-06-14;1590~art1) - [Art. 38, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art38) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Gli studi di ingegneria si compiono in cinque anni; essi sono divisi in due corsi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione. Il corso biennale di studi propedeutici puo' essere seguito presso tutte le Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso gli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e di Torino. Il predetto corso biennale puo' essere inoltre seguito presso la R. Accademia navale di Livorno, presso la R. Accademia di artiglieria e genio di Torino e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta. Il corso triennale di studi di applicazione puo' essere seguito presso tutti gl'Istituti superiori d'ingegneria. Il primo anno del detto corso triennale puo' essere seguito anche presso la R. Accademia navale di Livorno e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta. L'esame di licenza dal biennio propedeutico, da sostenersi con le norme di cui all'art. 161, avra' effetto, ai fini dell'ammissione al corso triennale di applicazione, soltanto per quegli allievi delle tre Accademie, che, all'atto dell'ammissione al corso biennale predetto, siano forniti del titolo di studi medi di cui all'art. 143. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del corso propedeutico presso le tre Accademie e del primo anno di applicazione presso le Accademie navale di Livorno e aeronautica di Caserta sono emanate e, occorrendo, modificate, con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con quelli dell'educazione nazionale e delle finanze.

Testo unico-art. 26

Art. 26. ([Art. 2, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-07;1977~art2)). Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli studenti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline: analisi algebrica ed infinitesimale geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva; fisica sperimentale (corso biennale); chimica generale inorganica con elementi di chimica organica; meccanica razionale; disegno di ornato e di architettura (corso biennale). Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto sono contenute negli statuti delle Universita' e degl'Istituti superiori di ingegneria.

Testo unico-art. 27

Art. 27. ([Art. 1, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-10;549~art1)). Nelle citta', che sono sede di Facolta' di medicina e Chirurgia, gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera di ricoverati non superiori a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento. Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli Ospedali che abbiano una media giornaliera di ricoverati superiore a quella anzidetta, quando cio' sia richiesto, per le esigenze dell'insegnamento, dal Ministro dell'educazione nazionale. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome, adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera.

Testo unico-art. 28

Art. 28. ([Art. 2, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-10;549~art2)). Nelle citta' che sono sedi di Facolta' di medicina e chirurgia, le amministrazioni degli ospedali legalmente riconosciuti come istituzioni pubbliche di beneficenza e non trasformati in ospedali clinici per l'insegnamento, hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle cliniche universitarie gl'infermi accolti nelle ultime 24 ore, i quali siano ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento. A tal fine, trasferimento degl'infermi dalle sale di deposito ai reparti di cura, sara' effettuato, salvo i casi di urgenza, con concorso di un delegato delle cliniche universitarie, cui spettera' di provvedere alla scelta degli infermi necessari agli scopi suddetti.

Testo unico-art. 29

Art. 29. ([Art. 3, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-10;549~art3)). Gli ospedali, trasformati a norma dell'art. 27, funzioneranno per l'intero anno solare, con le norme prescritte dai regolamenti delle istituzioni cui appartengono, a loro totale carico e nei limiti di spesa dell'assistenza a cui sono tenuti. Gli istituti clinici provvederanno a loro carico al personale direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione del servizio ospedaliero tutti i mezzi diagnostici e terapeutici che essi possiedono, ad eccezione del personale assistente ospedaliero che sia necessario per il funzionamento dei singoli reparti.

Testo unico-art. 30

Art. 30. ([Art. 4, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-10;549~art4)). Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno solare, con le norme ed alle condizioni che saranno dall'amministrazione universitaria convenute con le amministrazioni delle pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta.

Testo unico-art. 31

Art. 31. ([Art. 5, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-10;549~art5)). Il Ministero dell'educazione nazionale potra', su proposta delle Facolta' di medicina e chirurgia, richiedere che ospedali, anche di citta' non sedi di Universita', accolgano studenti o laureati per l'esercizio della pratica professionale sotto la guida dei primari ospedalieri.

Testo unico-art. 32

Testo unico-art. 32 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2020, N. 10))

Testo unico-art. 33

Art. 33. ([Art. 8, decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1924-02-10;549~art8)). Nei Consigli di amministrazione di tutte le pubbliche istituzioni, di cui all'art. 27, saranno ammessi due rappresentanti dell'Universita', designati dal senato accademico con tutte le facolta' degli altri consiglieri, per tutti gli affari attinenti ai rapporti fra le dette istituzioni e le cliniche.

Testo unico-art. 34

Art. 34. ([Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-10;549~art9)). Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con decreto motivato. Contro la decisione del prefetto e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvedera'; d'accordo col Ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.

Testo unico-art. 35

Art. 35. ([Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-10;549~art10)). ((Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma)).

Testo unico-art. 36

Art. 36. ([Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-07;1615~art1)). Presso le Regie Universita' e presso i Regi Istituti superiori d'ingegneria sono istituite Scuole speciali o di perfezionamento e Corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo: a) di promuovere e sviluppare l'attivita', scientifica per quanto riguarda la tecnica militare; b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle Forze armate dello Stato; c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.

Testo unico-art. 37

Art. 37. ([Art. 2 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-07;1615~art2)). Le Scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso di insegnamenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse conferiscono una laurea o un diploma. I Corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare ed hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un attestato di idoneita'. Gli statuti delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per le Scuole speciali o di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei Corsi speciali. Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le modalita' prescritte per gli statuti, sentita anche la Commissione suprema di difesa.

Testo unico-art. 38

Art. 38. (Art. 3. [R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-07;1615)). Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico. Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive Facolta', a persona di riconosciuta competenza, udita la Commissione suprema di difesa. Detti incarichi possono essere conferiti ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori d'ingegneria indipendentemente da altri incarichi d'insegnamento che siano loro affidati. Per ciascun insegnamento dato per incarico e' corrisposta la retribuzione di L. 4000, se trattasi di corso annuale, e di L. 2000 se trattasi di corso quadrimestrale. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12% ai sensi del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491).

Testo unico-art. 39

Art. 39. ([Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-07;1615~art4)). Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti: a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una Universita' o in un Istituto d'istruzione superiore; b) gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della Aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico; c) gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori. Le norme di cui al comma quarto dell'art. 37 debbono determinare anche le condizioni e modalita' di iscrizione.

Testo unico-art. 40

Art. 40. ([Art. 5, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-07;1615~art5)). Ai Corsi speciali di storia e di tecnica militare possono essere inscritti gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori di ingegneria con le norme stabilite negli statuti.

Testo unico-art. 41

Art. 41. ([Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-07;1615~art6)). Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori , disposizioni emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei Ministri competenti.

Testo unico-art. 42

Art. 42. ([Art. 7, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-07;1615~art7)). Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle Scuole e dei Corsi indicati nell'articolo 37 e' inscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 80.000. Detta somma verra' ripartita con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale e sentita la Commissione suprema di difesa, fra le Regie Universita' e i Regi Istituti superiori di ingegneria.

Testo unico-art. 43

Art. 43. ([Art. 8, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-07;1615~art8)). Nelle Universita' ed Istituti superiori liberi possono essere istituite le Scuole ed i corsi indicati nell'art. 37 a totale carico delle Universita' e degli Istituti stessi.

Testo unico-art. 44

Art. 44. ([Art. 3, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art3) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812 - Art. 1, comma 5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812~art1-com5), [legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629)). Ogni Universita' o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Universita' o Istituto, e quelle concernenti il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni contenute nel presente T. U. per le singole categorie di personale. Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, eccettuato il personale aiuto ed assistente, non potra' essere superiore a quello risultante dalla attuazione del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491). Il regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio delle Facolta' e Scuole interessate, nonche', ove esista, il senato accademico. Esso deve essere approvato dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze. Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.

Testo unico-art. 45

Art. 45. ([Art. 66, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art66-com1) - [Art. 7 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art7) - [Art. 14, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1927-10-27;2135~art14-com1), [5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1927-10-27;2135~art14-com5), [6°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1927-10-27;2135~art14-com6) e [7°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1927-10-27;2135~art14-com7) - [Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art8-com2)). Oltre i frutti del proprio patrimonio, sono a disposizione di ogni Universita' e Istituto superiore il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, i contributi di Enti o di privati, il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti - salvo il disposto degli articoli 152 e 194 - dei diritti di segreteria, delle prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, gli Istituti scientifici possono eseguire. I contributi che le Provincie, i Comuni e i Consigli provinciali dell'economia corporativa siano obbligati o si obblighino di versare alle Regie Universita' o ai Regi Istituti superiori, debbono, quando l'Istituto superiore interessato ne faccia richiesta al prefetto, essere garantiti mediante delegazione sulle sovraimposte, o, in mancanza, su altri cespiti dati in riscossione al ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso. La delegazione deve essere rilasciata per il periodo uguale alla rimanente durata della convenzione di mantenimento dell'Universita' o dell'Istituto superiore interessato. Il ricevitore provinciale e l'esattore delle imposte dirette rispondono in proprio delle somme per le quali hanno ricevuto la delegazione in favore dell'Universita' o dell'Istituto superiore interessato.

Testo unico-art. 46

Art. 46. ([Art. 67, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art67) - [Art. 11, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-06;1851~art11) - [Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art8-com1)). Ad ogni Universita' e Istituto superiore e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Universita', e Istituto medesimo e passa, in loro proprieta' tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.

Testo unico-art. 47

Art. 47. ([Art. 68, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art68) - [Art. 45 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art45) - [Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art8-com1)). Tutti gli oggetti mobili delle Universita' e degli Istituti superiori, a qualunque categoria appartengano, debbono essere inscritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Testo unico-art. 48

Art. 48. ([Art. 4, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art4) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Il Ministro dell'educazione nazionale puo' consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da. eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito. Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene. Gli Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario.

Testo unico-art. 49

Art. 49. Gli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze. Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento. Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonche' tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.

Testo unico-art. 50

Art. 50. ([Art. 163, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art163)). Nel caso di soppressione di Universita' o Istituti di cui alla tabella B gli immobili dello Stato, gia' a servizio delle Universita' o Istituti medesimi, saranno destinati a scopi di pubblica istruzione, o, in genere, di cultura a vantaggio dei Comuni o delle Provincie rispettive; il materiale mobile di qualsiasi natura sara' invece dato in proprieta' ad Universita' o Istituti di cui alle tabelle A e B o assegnato a servizio di Regi Istituti superiori con ordinamento speciale, tenuto conto del fabbisogno e della qualita' del materiale medesimo. Nel caso di soppressione parziale di Facolta' o Scuole anche appartenenti a Universita' o Istituti di cui alla tabella A, le disposizioni del precedente comma verranno applicate limitatamente agli immobili e al materiale mobile gia' a servizio delle Facolta' o Scuole soppresse.

Testo unico-art. 51

Art. 51. ([Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art5)). Fino al limite di L. 30.000 le spese possono essere eseguite in economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 44. (87) (333) (352) (362) ((366)) Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione. In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio puo', con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire 100.000. (87) (333) (352) (358) (361) (362) ((366)) Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalita' deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale. (87) (333) (352) (358) (361) (362) ((366)) Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di aiutai sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.

Testo unico-art. 52

Art. 52. (Art. 72 decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - [Art. 40, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art40-com1) - [Art. 49, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art49) - Art. 8, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931. n. 1227). Il presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Universita' o Istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

Testo unico-art. 53

Art. 53. ([Art. 74, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art74-com1) e [2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art74-com2) - Art. 40, comma 2°, R. decreto 28 agosto-1924, [n. 1618 - Art. 51, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art51-com1-num1618) e [2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~com2) - Art. 8, comma [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Ciascun direttore di Istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di rendere conto al termine dell'anno finanziario al Consiglio d'amministrazione. Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano lire 10.000 o che eccedano L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per piu' esercizi e' necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione. ((87)) I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il Ministro dell'educazione nazionale puo' provvedere, d'accordo con quello delle finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Testo unico-art. 54

Art. 54. ([Art. 75 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art75) - [Art. 52, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art52)). I pagamenti per conto dell'Universita' o istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidita', in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto superiore.

Testo unico-art. 55

Art. 55. ([Art. 76, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art76) - [Art. 10, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art10) - [Art. 10, R. decreto 25 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-25;1618~art10) -- [Art. 53, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art53)). Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Universita', gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 24 LUGLIO 1962, N. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073), COME MODIFICATA DALLA [L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-11-10;868))). Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Universita' e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza. Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Universita' e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta. Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale.

Testo unico-art. 56

Art. 56. ([Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art78) - [Art. 55, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art55)). Le Universita' e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreche' non trattisi di contestazioni contro lo Stato. Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Testo unico-art. 57

Art. 57. ([Art. 119, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art119)). Nulla e' innovato per tutto cio' che concerne lavori aventi carattere straordinario relativi all'assetto edilizio delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, salvo quanto e' disposto dal [R. decreto 18 maggio 1931, numero 544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-18;544).

Testo unico-art. 58

Art. 58. (Art. 69, commi 2° a 5°, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art14-com2), [R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 15, commi 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105~art15-com2) a ultimo, [R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art11-com2), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 8, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art8-com2), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). L'anno finanziario per le Universita' e gli Istituti superiori decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno. Il Consiglio di amministrazione provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale sia generali dell'Universita' o Istituto superiore, sia inerenti al funzionamento delle Facolta' e Scuole dei singoli Istituti scientifici, su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto, ovvero del Consiglio di Facolta' per le Universita' o Istituti costituiti di una sola Facolta'. Il bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso. Il Consiglio di amministrazione delibera, sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre. Le aziende agrarie, i laboratori di chimica agraria e le altre aziende annesse agli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria hanno gestione distinta da quella dell'istituito. Gli utili netti delle aziende agrarie, dopo eseguiti i miglioramenti fondiari e agrari, saranno iscritti nella parte attiva del bilancio dei singoli Istituti come entrate straordinarie.

Testo unico-art. 59

Art. 59. ([Art. 10 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art10) - [Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art6)). Il bilancio preventivo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori non e' soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, al quale sara', inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'. Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.

Testo unico-art. 60

Art. 60. ([Art. 79, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art79) - [Art. 56, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art56) - [Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art8-com1)). I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore delle Universita' e Istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo piu' utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle Universita' e Istituti.

Testo unico-art. 61

Art. 61. Ai Consorzi universitari e' riconosciuta ((personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro)). Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento ((, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche)). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182))).

Testo unico-art. 62

Art. 62. ([Art. 14, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art14-com1) - [Art. 20, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art20) - [Art. 1, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art1-com1) e [2°, R. decreto-legge, 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art1-com2) - [Art 11, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art11-com1) - [Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art21) - [Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo e da professori incaricati. I professori delle Universita' e degli Istituti di cui alle tabelle A e B sono professori di Stato; la condizione giuridica dei professori delle Universita' e Istituti di cui alla tabella B e' uguale a quella dei professori delle Universita' e Istituti di cui alla tabella A.

Testo unico-art. 63

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)