Act 033U1611

Type Regio Decreto
Publication 1933-10-30
State In force
Source Normattiva
articles 57
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Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che da' la facolta' al Governo di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1933 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 342, foglio 51. - MANCINI.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 1

Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. Art. 1. (Art. 1 primo comma e 15 secondo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 20 novembre 1930. n. 1483 - N. 1804). La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 2

Art. 2. ([Art. 21 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2828~art21)). Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facolta' di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio. ((L'Avvocatura dello Stato ha facolta' di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi)).

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 3

Art. 3. (Art. 4 ultimo comma e 15 terzo comma testo unico approvato con [R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-11-24;1303)). Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 4

Art. 4. ([Art. 1 quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-05;397~art1-com4) e [quinto comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-05;397~art1-com5) - [N. 650](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-05;650), convertito in legge con la [legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-21;922)). Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio. Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potra' delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 5

Art. 5. (Art. 1 secondo e terzo comma testo unico approvato con [R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-11-24;1303); [R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-03;2) - [N. 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-03;60)). Nessuna Amministrazione dello Stato puo' richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri. L'incarico nei singoli casi dovra' essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro per le finanze.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 6

Art. 6. ([Art. 19 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2828~art19)). Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di piu' convenuti di sensi dell'[art. 98 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art98), spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando un'Amministrazione dello Stato e' chiamata in garantia, la cognizione cosi' della causa principale come della azione in garantia e' devoluta, sulla semplice richiesta della Amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorita' giudiziaria competente a norma del comma precedente.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 7

Art. 7. ([Art. 20 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2828~art20); [art. 1 secondo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-05;397~art1-com2) - [N. 650](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-05;650), convertito in legge con la [legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-21;922)). Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonche' per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443). Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo. L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, e' proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 8

Art. 8. ([Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-10;2107~art1) - [N. 12 del 1925](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-10;12), convertito in legge con la [legge 3 aprile 1926, n. 607 - N. 891](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;891)). La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovrattasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovrattassa controversa.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 9

Art. 9. ([Art. 22 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2828~art22)). La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8 puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 10

Art. 10. ([Art. 23 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2828~art23)). Nei giudizi nei quali e' parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'[art. 544 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art544), rimanda la causa ad altra autorita' giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 11

Art. 11. ([Art. 138 Codice procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art138); [art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2828~art25); [art. 1 secondo comma R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-10;2107~art1-com2) - [N. 12 del 1925](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-10;12), convertito in legge con la [legge 3 aprile 1926, n. 607 - n. 891](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;891)). Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.((13))

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 12

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 12 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1958, N. 260))

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 13

Art. 13. L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate; esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratti e suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 14

Art. 14. (Art. 14 testo unico approvato con [R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-11-24;1303)). L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 15

Art. 15. (Art. 13 testo unico approvato con [R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-11-24;1303); [R. decreto 16 maggio 1872, n. 826](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1872-05-16;826); [R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-03;2) - [N. 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-03;60)). ((L'avvocato generale dello Stato: determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi; presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo; vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali; risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni; assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo; riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto; fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorita'. In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianita' nell'incarico)). ((14))

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 16

Art. 16. Il vice avvocato generale dello Stato coadiuva l'avvocato generale e lo supplisce in caso di impedimento od assenza.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 17

Art. 17. (Art. 2 testo unico approvato con [R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-11-24;1303); [R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-03;2) - [N. 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-03;60)). Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti, sotto la immediata direzione dell'avvocato generale.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 18

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