Act 033U1775

Type Regio Decreto
Publication 1933-12-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1934

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595; Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1933 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE FRANCISCI - JUNG - ACERBO - CIANO Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 32, foglio 39. - MANCINI.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 1

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 2

Art. 2. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica: a) coloro che posseggono un titolo legittimo; b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della [legge 10 agosto 1884, n. 2614](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1884-08-10;2614), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio; c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge. Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle [leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1920-12-19;1778), conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 3

Art. 3. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua, debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle [leggi 20 marzo 1865, n. 2248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248), allegato F, e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio Civile e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il Consiglio Superiore. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato puo' ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche. (36) (49) ((50))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 4

Art. 4. Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni. (36) (49) ((50))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 5

Art. 5. In ogni provincia e' formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze. La dichiarazione deve indicare: a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione; b) l'uso a cui serve l'acqua; c) la quantita' dell'acqua utilizzata; d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 5 bis

Art. 5-bis. ((1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'[art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonche' ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalita' per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonche' per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2. 2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorita' di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali)).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 6

Art. 6. ((1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000; b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo; e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo; f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo. 3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica)).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 7

Art. 7. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. 1-bis. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.(49) ((51)) Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. (10) (19) L'Ufficio del Genio Civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle provincie nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita', delle istanze prima della loro istruttoria. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio Civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del Genio Civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 8

Art. 8. L'Ufficio del Genio Civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualita' caratteristiche delle varie domande in rapporto alla piu' razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilita' delle opposizioni. Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresi' un funzionario del competente Ufficio Idrografico, i rappresentanti dei Ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sara' altresi' invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno. Dove esistono Uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio Civile promuove il benestare del Ministero militare competente per il tramite del Comando di Corpo d'armata territorialmente interessato.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 9

Art. 9. ((1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile; b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo; d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata. 1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi produttivi e' altresi' preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al [regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R0761), sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo)). A parita' di tali condizioni e' prescelta quella che offra Maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita' di presentazione. Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia piu' vasta, e' di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la piu' vasta utilizzazione. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore. Il Consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 10

Art. 10. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di la' dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il Consiglio Superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande gia' istruite, la domanda potra', in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 11

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