Act 034U1265

Type Regio Decreto
Publication 1934-07-27
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 378
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1934

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 27 luglio 1934 - XII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 350, foglio 37. - Giagheddu.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 1

TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE Art. 1. La tutela della sanita' pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podesta'. I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 2

Art. 2. Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la Direzione generale della Sanita' pubblica ed il Consiglio superiore di sanita'. Il prefetto e' l'autorita' sanitaria della provincia. Egli presiede il Consiglio provinciale di sanita' e ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale. Il podesta' e' l'autorita' sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario. Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 3

Art. 3. I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali. I comuni capoluoghi di provincia e quelli, gia' capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 4

Art. 4. All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne e' riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni. E' fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalita' degli abitanti. I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvate dal prefetto.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 5

Art. 5. Le provincie provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facolta', inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli articoli 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 6

Art. 6. La Direzione generale della Sanita' pubblica e' costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'Istituto di sanita' pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanita' pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno. ((1))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 7

Art. 7. L'Istituto di sanita' pubblica comprende i seguenti reparti: 1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini; 2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo della salubrita' delle sostanze annientati; 3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria; 4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria; 5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanita' pubblica; 6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato; 7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali; 8. Biblioteca e museo. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potra' procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati. ((COMMA SOPPRESSO DAL [REGIO D.L. 28 FEBBRAIO 1935, N. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-02-28;212), CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 MAGGIO 1935, N. 982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-05-27;982))).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 8

Art. 8. Nell'Istituto di sanita' pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al personale dell'Amministrazione della sanita' pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'Amministrazione dello Stato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 9

Art. 9. I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanita' pubblica, sentito il parere di una Commissione consultiva presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'Istituto e due componenti designati dal Consiglio superiore di sanita', che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanita' pubblica puo' intervenire ai lavori di detta Commissione. Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale della sanita' pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 10

Art. 10. Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'Istituto di sanita' pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, e' tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso e' rilasciato un diploma, la cui concessione e' subordinata al pagamento di una tassa. La misura delle tasse predette e' determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. L'importo delle tasse e' devoluto all'erario.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 11

Art. 11. Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'Istituto di sanita' pubblica da altre Amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate e' reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato. L'Istituto di sanita' pubblica, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, puo' eseguire ricerche e studi anchea richiesta di Amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, e' determinata la misura delle somme che tali Amministrazioni, enti o privati debbono versare all'Erario a titolo di rimborso di spesa.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 12

Art. 12. ((Il Consiglio superiore di sanita' e' composto: di quattordici dottori in medicina, e chirurgia, del quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie; di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria; di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria; di un dottore in chimica; di un farmacologo; di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene; di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia; di due medici condotti; di due professori dei ruoli delle Facolta' di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto; di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, della marina mercantile, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza, sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto centrale di statistica; di un rappresentante della Croce Rossa italiana; di un rappresentante medico dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia; di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della, difesa; nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili. Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso: il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica,; il direttore generale dell'Istituto di sanita' pubblica; l'ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato; il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato; il capo dell'Ispettorato medico del lavoro; i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell'[art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art20). Il Consiglio superiore di sanita' elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio. E' in facolta' dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanita', riunito in adunanza generale o di sezione. L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanita' un funzionario medico in servizio presso l'Alto Commissariato)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 13

Art. 13. Il Consiglio superiore di Sanita': 1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanita' pubblica; 2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudichera' convenienti ai fini de servizi di sanita' pubblica; 3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 14

Art. 14. Il voto del Consiglio superiore di sanita' e' obbligatorio: a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanita' pubblica; b) sull'elenco dei colori nocivi; ((c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315)); d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro di riposo delle donne e dei fanciulli; e) sui grandi lavori di utilita' pubblica per cio' che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilita' che interessino comunque la sanita' pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino piu' provincie e, in genere, per quanto riguardi tali opere, in tutti i casi nei quali ne e' richiesto per legge; f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura; g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti; h) in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale. E' in facolta' del Ministro per l'interno di richiedere il parere del Consiglio superiore di sanita' in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 15

Art. 15. ((Il Consiglio superiore di sanita' si divide in tre sezioni. Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 16

Art. 16. Il Consiglio superiore di sanita' delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilita' preveduti nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza e' espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al Consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente. Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o piu' sezioni, il parere e' emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea. Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 17

Art. 17. Il Consiglio provinciale di sanita' e' presieduto dal prefetto ed e' composto di: a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria; b) una persona esperta nelle materie amministrative; c) una persona esperta nelle scienze agrarie; d) il segretario federale del Partito nazionale fascista; e) il medico provinciale; f) il veterinario provinciale; g) l'ufficiale medico in attivita' di servizio di piu' alto grado residente nel capoluogo della provincia; h) il Presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo; i) l'ufficiale sanitario del capoluogo; l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni. ((I componenti di cui alle lettere a) e b) e il componente di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del prefetto su designazione, rispettivamente, del Consiglio provinciale o della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura. Tali componenti daranno in carica tre anni e possono essere rinominati)). Il prefetto designa a segretario del Consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 18

Art. 18. Il Consiglio provinciale di Sanita': 1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia; 2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni; 3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici; 4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini; 5° provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 19

Art. 19. Il voto del Consiglio provinciale di sanita' e' obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria: a) sui regolamenti locali di igiene e sanita'; b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico; c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria; d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia; e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi; f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura; g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione; h) sulla piante organiche delle farmacie; i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi; i) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese; m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale; n) in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale. E' in facolta' del prefetto di richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanita' in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 20

Art. 20. Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il Consiglio provinciale di sanita' puo' deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 21

Art. 21. Il Consiglio superiore di sanita', in adunanza generale, ed il Consiglio provinciale di sanita', si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del Consiglio superiore di sanita' due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il Ministro per l'interno ed il prefetto. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza della meta' almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli articoli 16 e 20. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunziata dal Ministro per l'interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanita'.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 22

Art. 22. E' in facolta' del Ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanita', senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 23

Art. 23. Ai componenti del Consiglio superiore di sanita' e dai Consigli provinciali di sanita', estranei all'amministrazione dello Stato, puo' essere assegnata una indennita' giornaliera nella misura stabilita con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. Ai componenti dei predetti Consigli che facciano parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei Consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, puo' essere assegnata una diaria che e' stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell'[art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-08;843~art63). Ai componenti dei Consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennita' di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 24

Art. 24. Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre: a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanita' pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari; b) propone la convocazione del Consiglio provinciale di sanita' per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito; c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorita' sanitaria ed agli esercenti non autorizzati; d) da' voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio; e) da' parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili; f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto cio' che riguarda l'igiene e la sanita' pubblica; g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieni che dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulle esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto; i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali; l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia; m) riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanita' pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'[art. 365 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art365) e dell'[art. 4 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art4). Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia mediante rapporto.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 25

Art. 25. ((Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanita')).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 26

Art. 26. Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto: a) riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria; b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali; c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanita' pubblica; d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni; e) da' voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio; f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali; g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 27

Art. 27. Il prefetto puo' incaricare uno o piu' veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantita' del bestiame in essa esistente lo richiedano. ((Nelle Province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo o ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanita')).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 28

Art. 28. Nei porti e negli aeroporti del Regno, sono stabiliti uffici di sanita'. Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanita' marittima e nelle stazioni di sanita' marittima, il servizio e' affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'ammistrazione della sanita' pubblica. Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi. Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonche' alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 29

Art. 29. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, e' tenuto a sottostare alle formalita' sanitarie prescritte nel regolamento di sanita' marittima. Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel Codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel Codice stesso. Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorita' marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 30

Art. 30. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, e' tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico. Il diritto di pratica sanitaria e applicato con le stesse norme e modalita' della tassa e sopratasse di ancoraggio, di cui al capo IV della [legge 23 luglio 1896, n. 318](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318), e successive modificazioni.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 31

Art. 31. Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato e' tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che e' emanato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per l'aeronautica.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 32

Art. 32. Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto. Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonche' delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani. Debbono proibire del pari l'uscita dal Regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo. La visita alla frontiera e' soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico. E' fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita e' gratuita. Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel Regno ed al pagamento del relativo diritto. I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso. ((Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-02-08;320), per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non e' previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanita' rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza. Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale e' stato visitato prima della partenza ed e' stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanita' con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'esenzione della visita sanitaria al confine puo' essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanita' ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalita' e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 33

Art. 33. I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi. Il prefetto puo' promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi. Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella Sezione IV del presente capo. Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficolta' di comuni razioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto puo' affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto. Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 34

Art. 34. L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, e' nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso. Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia. Il concorso puo' essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso. Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato trentadue anni di eta', e indipendentemente dal limite predetto: a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanita' pubblica; b) gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facolta' di medicina e chirurgia; c) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi. (33) ((36))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 35

Art. 35. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' previa autorizzazione del Ministro per l'interno, puo' far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso. Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'Amministrazione della Sanita' pubblica.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 36

Art. 36. ((Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi)). La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge. E in facolta' della Commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o piu' posti messi a concorso. Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere. In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei. ((Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese e' fatto con decreto del prefetto)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 37

Art. 37. La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso e' fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podesta' od il presidente del consorzio interessato ed il Consiglio provinciale di sanita', provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione. Il decreto dei prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente. Il periodo di prova e' ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualita' di ufficiali sanitari con nomina definitiva. I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 38

Art. 38. L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta' ai propri doveri. La formula della promessa e' la seguente: «Prometto che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego. «Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterro' ad associazioni o partiti la cui attivita' non si concili coi doveri del mio ufficio. «Prometto che adempiro' a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria». Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento: «Giuro che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego. «Giuro che non appartengo ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio. «Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 39

Art. 39. Gli ufficiali sanitari dipendono dal podesta' o dal presidente del Consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dall'autorita' sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 40

Art. 40. L'ufficiale sanitario: a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale; b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podesta' e al medico provinciale; c) denunzia al podesta' e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'[art. 365 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art365) e dell'[art. 4 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art4); d) riferisce sollecitamente al podesta' e al medico provinciale tutto cio' che, nell'interesse della sanita' pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti; e) assiste il podesta' nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorita' comunale, sia dalle autorita' superiori; f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 41

Art. 41. ((Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;19). E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriere ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali. Contro il provvedimento del Consiglio comunale e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 42

Art. 42. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, e' dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato. ((Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione)). ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL [D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-06-10;854))).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 43

Art. 43. ((Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che e' devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma e devoluta all'ufficiale sanitario. La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non puo' eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la meta' dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennita' accessoria. Le somme che eccedono la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma. Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilita' di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme. La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, e' fissata nel modo seguente: comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori. Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esse attribuibile spetta all'ufficiale sanitario. La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sara' fatta dal comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 44

Art. 44. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono: a) la censura; b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei; c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi; d) la revoca; e) la destituzione. Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura puo' essere anche applicata dal podesta' o dal presidente del consorzio.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 45

Art. 45. Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe. Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il Consiglio provinciale di sanita', dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato puo' esporre verbalmente le proprie discolpe.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 46

Art. 46. In caso di urgenza o quando la gravita' dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario puo' essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto. La sospensione applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del sospeso puo' essere pero' concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio. Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato i, pur ammettendolo, escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione e' revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare. Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare. La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianita' perduta. All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto. L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della liberta' personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, e' sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 47

Art. 47. L'ufficiale sanitario e' collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di eta'. ((25)) Puo', inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', per inabilita' fisica, incapacita' professionale, soppressione di posto o quando cio' sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, e' assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni. Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il Ministro per l'interno decide sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 48

Art. 48. L'ufficiale sanitario e' dichiarato di ufficio dimissionario: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni. E', inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuita' e la regolarita' del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune. Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuai e le personali responsabilita', nel caso preveduto nel precedente comma, puo' applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego. In ogni caso, indipendentemente da quanto e' disposto nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, e' sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podesta' o del medico provinciale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 49

Art. 49. Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podesta' o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto. Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto. L'ufficiale sanitario dimissionario non puo' abbandonare l'ufficio e non e' svincolato dai doveri ad esso inerenti finche' non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 50

Art. 50. L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, puo' essere dispensato dall'impiego. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe. La dispensa e' pronunziata dal prefetto con provvedimento definitivo.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 51

Art. 51. Il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non puo' essere coperto, fuorche' in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 52

Art. 52. Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, e' ammesso ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 53

Art. 53. Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 54

Art. 54. ((La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, e' di competenza dell'Amministrazione comunale. La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco.)) Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podesta', salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto. Per tale personale funziona la Commissione di disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi confronti, non e' applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47. Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. ((In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 55

Art. 55. L'assistenza medico chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, e' fatta da almeno un medico chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri. Dove risiedono piu' medici e piu' levatrici, il comune stipendia uno o piu' medici chirurghi, una o piu' levatrici, secondo l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri. I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti. Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 56

Art. 56. I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorita' sanitaria comunale e dalle autorita' superiori; nell'ambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso obbligo.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 57

Art. 57. Il prefetto ha facolta' di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piu' medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell'albo dei sanitari della provincia. Il decreto del prefetto contiene l'indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non puo' essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. L'assunzione dell'incarico e' obbligatoria. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell'art. 256, le disposizioni prevedute nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 58

Art. 58. Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri e' disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti negli articoli 67 e 70. Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli articoli 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo di prova si applicano le disposizioni dell'art. 71 e, nel caso di punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa. Il diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio e' mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al comune. Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento stabilito nell'art. 74.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 59

Art. 59. I comuni, nei quali esistono notevoli quantita' di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria. ((I Comuni hanno l'obbligo di compilare annualmente, secondo le norme del regolamento del servizio veterinario di cui al successivo art. 346, l'elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto all'assistenza zooiatrica gratuita da parte dei veterinari condotti. Nell'elenco sono inclusi in ogni caso tutti i possessori di bestiame iscritti in quello degli aventi diritto all'assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 60

Art. 60. Il prefetto ha facolta' di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'articolo 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piu' veterinari, liberi esercenti, inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 61

Art. 61. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto e dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato. ((Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione)). ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL [D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-06-10;854))).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 62

Art. 62. Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che e' devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma e' devoluta al veterinario condotto. La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non puo' eccedere, durante l'anno, per ciascuno di essi, la meta dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennita' accessoria. ((Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 63

Art. 63. I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal prefetto, in deroga a quanto e' prescritto nell'art. 55, ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico chirurgica ed ostetrica. Per quanto riguarda il servizio veterinario, i comuni, che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 59 e non sono in grado di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per assicurare il servizio stesso.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 64

Art. 64. Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilita' ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni gia' consorziati. Quando si verifichi l'unione in consorzio di piu' condotte, il posto di sanitario e' attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che avevano gia' conseguito la stabilita'. Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il diritto alla liquidazione di una indennita' una volta tanto, pari a tante mensilita' di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta, della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilita'. I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto, durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di eta'. Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianita' di servizio. Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 65

Art. 65. La costituzione, l'organizzazione e la cessazione dei consorzi sanitari, volontari od obbligatori, il funzionamento di essi, la tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme, sancite nella legge comunale e provinciale, per i consorzi pubblici in genere.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 66

Art. 66. ((Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanita', stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 67

Art. 67. ((Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanita' con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;19), e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali. Contro il provvedimento del Consiglio comunale e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 68

Art. 68. La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, e' fatta dal podesta' o dalla rappresentanza consorziale in seguito a pubblico concorso. Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa professione, purche' non abbiano oltrepassato i trentadue anni di eta'. (33) ((36)) Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con nomina divenuta definitiva. Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 69

Art. 69. ((Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi. Il concorso puo' essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni' capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso. La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e' approvata e pubblicata dal prefetto, il quale, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al sindaco o alla rappresentanza consorziale, per la nomina. Ai concorsi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36 del presente testo unico. I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi del presente e del precedente articolo, sono definitivi, salvo per quanto riguarda il riparto delle spese del concorso)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 70

Art. 70. Il sanitario condotto, all'atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedelta' e, dopo conseguita la stabilita', il giuramento, preveduti nell'art. 38. Egli acquista diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni. Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, e' computato agli effetti del biennio di prova. Il periodo di prova e' ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualita' di sanitari condotti con nomina definitiva.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 71

Art. 71. La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podesta' o dal presidente del consorzio, non piu' di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente. Contro la deliberazione e' ammesso ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 72

Art. 72. Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 73

Art. 73. Nel caso di unificazione di due u piu' condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta e' attribuito, mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle con dotte medesime che abbiano conseguito la stabilita. Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilita' ha diritto di scegliere una delle nuove condotte. Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 64.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 74

Art. 74. Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nell'art. 44. Esse sono inflitte dal podesta' o dal presidente del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe. Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la Commissione di disciplina per i sanitari condotti, composta del vice prefetto, presidente, del medico provinciale o del veterinario provinciale nel caso che l'incolpato sia un veterinario, di un componente del Consiglio provinciale di sanita' designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal podesta' o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente riconosciuta, competente per territorio. Le disposizioni, prevedute nella legge comunale e provinciale, relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni, si applicano anche ai sanitari condotti.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 75

Art. 75. Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalita' prescritte per i procedimenti disciplinari. Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione piu' grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina. Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facolta' di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il sanitario condotto, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare. Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di revoca o di destituzione e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso, soltanto per legittimita', al Consiglio stesso.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 76

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