Act 034U1265

Type Regio Decreto
Publication 1934-07-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1934

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 27 luglio 1934 - XII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 350, foglio 37. - Giagheddu.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 1

TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE Art. 1. La tutela della sanita' pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podesta'. I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 2

Art. 2. Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la Direzione generale della Sanita' pubblica ed il Consiglio superiore di sanita'. Il prefetto e' l'autorita' sanitaria della provincia. Egli presiede il Consiglio provinciale di sanita' e ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale. Il podesta' e' l'autorita' sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario. Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 3

Art. 3. I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali. I comuni capoluoghi di provincia e quelli, gia' capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 4

Art. 4. All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne e' riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni. E' fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalita' degli abitanti. I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvate dal prefetto.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 5

Art. 5. Le provincie provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facolta', inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli articoli 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 6

Art. 6. La Direzione generale della Sanita' pubblica e' costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'Istituto di sanita' pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanita' pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno. ((1))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 7

Art. 7. L'Istituto di sanita' pubblica comprende i seguenti reparti: 1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini; 2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo della salubrita' delle sostanze annientati; 3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria; 4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria; 5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanita' pubblica; 6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato; 7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali; 8. Biblioteca e museo. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potra' procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati. ((COMMA SOPPRESSO DAL [REGIO D.L. 28 FEBBRAIO 1935, N. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-02-28;212), CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 MAGGIO 1935, N. 982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-05-27;982))).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 8

Art. 8. Nell'Istituto di sanita' pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al personale dell'Amministrazione della sanita' pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'Amministrazione dello Stato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 9

Art. 9. I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanita' pubblica, sentito il parere di una Commissione consultiva presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'Istituto e due componenti designati dal Consiglio superiore di sanita', che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanita' pubblica puo' intervenire ai lavori di detta Commissione. Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale della sanita' pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 10

Art. 10. Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'Istituto di sanita' pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, e' tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso e' rilasciato un diploma, la cui concessione e' subordinata al pagamento di una tassa. La misura delle tasse predette e' determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. L'importo delle tasse e' devoluto all'erario.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 11

Art. 11. Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'Istituto di sanita' pubblica da altre Amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate e' reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato. L'Istituto di sanita' pubblica, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, puo' eseguire ricerche e studi anchea richiesta di Amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, e' determinata la misura delle somme che tali Amministrazioni, enti o privati debbono versare all'Erario a titolo di rimborso di spesa.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 12

Art. 12. ((Il Consiglio superiore di sanita' e' composto: di quattordici dottori in medicina, e chirurgia, del quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie; di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria; di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria; di un dottore in chimica; di un farmacologo; di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene; di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia; di due medici condotti; di due professori dei ruoli delle Facolta' di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto; di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, della marina mercantile, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza, sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto centrale di statistica; di un rappresentante della Croce Rossa italiana; di un rappresentante medico dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia; di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della, difesa; nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili. Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso: il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica,; il direttore generale dell'Istituto di sanita' pubblica; l'ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato; il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato; il capo dell'Ispettorato medico del lavoro; i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell'[art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art20). Il Consiglio superiore di sanita' elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio. E' in facolta' dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanita', riunito in adunanza generale o di sezione. L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanita' un funzionario medico in servizio presso l'Alto Commissariato)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 13

Art. 13. Il Consiglio superiore di Sanita': 1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanita' pubblica; 2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudichera' convenienti ai fini de servizi di sanita' pubblica; 3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 14

Art. 14. Il voto del Consiglio superiore di sanita' e' obbligatorio: a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanita' pubblica; b) sull'elenco dei colori nocivi; ((c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315)); d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro di riposo delle donne e dei fanciulli; e) sui grandi lavori di utilita' pubblica per cio' che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilita' che interessino comunque la sanita' pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino piu' provincie e, in genere, per quanto riguardi tali opere, in tutti i casi nei quali ne e' richiesto per legge; f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura; g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti; h) in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale. E' in facolta' del Ministro per l'interno di richiedere il parere del Consiglio superiore di sanita' in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 15

Art. 15. ((Il Consiglio superiore di sanita' si divide in tre sezioni. Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 16

Art. 16. Il Consiglio superiore di sanita' delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilita' preveduti nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza e' espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al Consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente. Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o piu' sezioni, il parere e' emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea. Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 17

Art. 17. Il Consiglio provinciale di sanita' e' presieduto dal prefetto ed e' composto di: a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria; b) una persona esperta nelle materie amministrative; c) una persona esperta nelle scienze agrarie; d) il segretario federale del Partito nazionale fascista; e) il medico provinciale; f) il veterinario provinciale; g) l'ufficiale medico in attivita' di servizio di piu' alto grado residente nel capoluogo della provincia; h) il Presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo; i) l'ufficiale sanitario del capoluogo; l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni. ((I componenti di cui alle lettere a) e b) e il componente di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del prefetto su designazione, rispettivamente, del Consiglio provinciale o della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura. Tali componenti daranno in carica tre anni e possono essere rinominati)). Il prefetto designa a segretario del Consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 18

Art. 18. Il Consiglio provinciale di Sanita': 1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia; 2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni; 3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici; 4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini; 5° provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 19

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.