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LEGGE 31 dicembre 1934, n. 2152

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

A partire dell'anno scolastico 1934-35 è istituito per gli alunni maschi delle scuole medie governative, pareggiate e parificate delle Università e degli Istituti superiori l'insegnamento di «cultura militare». Tale insegnamento sarà integrato da escursioni ed esercitazioni pratiche. Con successivo provvedimento sarà disposto nei riguardi delle scuole private.