Art. 1
A partire dell'anno scolastico 1934-35 è istituito per gli alunni maschi delle scuole medie governative, pareggiate e parificate delle Università e degli Istituti superiori l'insegnamento di «cultura militare». Tale insegnamento sarà integrato da escursioni ed esercitazioni pratiche. Con successivo provvedimento sarà disposto nei riguardi delle scuole private.