Act 034U2316

Type Regio Decreto
Publication 1934-12-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 13 aprile 1933, n. 298, con cui il Governo del Re venne autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della legge suddetta con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e con tutte le altre disposizioni legislative riferentisi alla protezione della maternita', e dell'infanzia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e delle corporazioni, di concerto con i Ministri, Segretari di Stato per la grazia, e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita', e dell'infanzia, composto di ventisette articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1934 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 356, foglio 130. - MANCINI.

Testo unico-art. 1

Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia. Art. 1. (Art. 1 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Legge 13 giugno 1927, n. 1168 - Art. 1 legge 13 aprile 1933, n. 298). E' istituito un Ente morale con sede in Roma, denominato « Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia ». L'Opera nazionale non e' soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono pero' ad essa estese tutte le, disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa puo' richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa, o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle amministrazioni dello Stato. L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361. Il decreto del Ministro deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo. L'Opera nazionale e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti. ((2))

Testo unico-art. 2

Art. 2. ([Art. 2 legge 10 dicembre 1925, n. 2277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art2) - [Art. 1 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-21;1904~art1) - Art. 1 R. decreto-legge 27 marzo 1933, a. 371 [Art. 2 legge 13 aprile 1933, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art2)). L'Opera nazionale e' amministrata da un Consiglio centrale composto di 13 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e designati: uno dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; due dal Ministro per l'interno, e cinque, rispettivamente, dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e uno dalla Croce Rossa Italiana; tre sono scelti dal Ministro per l'interno tra le persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza della madre e del fanciullo. I membri del Consiglio si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere confermati. Il presidente e il vice presidente, da scegliersi fra i consiglieri, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. In seno al Consiglio centrale e' costituita, una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio e di un membro del Consiglio designato dal Ministro per l'interno, il quale nominera' pure un supplente, scegliendolo tra i consiglieri. Nei casi di urgenza, la Giunta esecutiva puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica. Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consessi: il Ministro per l'interno la puo' promuovere. Il presidente, il vice presidente e i membri del Consiglio centrale possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.

Testo unico-art. 3

Art. 3. ([Art. 3 legge 10 dicembre 1925, n. 2277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art3) - [Art. 2 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-21;1904~art2) - [Art. 3 legge 13 aprile 1933, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art3)). Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente. I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili. Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10.000. Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a L. 500. Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque. Sono soci giovanili minori di anni 18 che corrispondano annualmente la somma di L. 10. Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali. L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini dell'Opera. Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella provincia.

Testo unico-art. 4

Art. 4. ([Art. 4 legge 10 dicembre 1925, n. 2277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art4) - [Art. 3 decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1926-10-21;1904~art3) - [Art. 4 legge 13 aprile 1933, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art4)). L'Opera nazionale: 1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi, fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi eta' appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'eta' di anni 18 compiuti. Con le provvidenze dirette a questi scopi, l'Opera nazionale integra le opere gia' esistenti di protezione della maternita' e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative; 2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole teorico - pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile; 3° organizza, d'accordo con le amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei [Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2839) e [2889](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2889), nonche' con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorita' scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili; 4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunita', la riforma di tali disposizioni. ((4))

Testo unico-art. 5

Art. 5. ([Art. 5 legge 10 dicembre 1925, n. 2277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art5)). L'Opera nazionale e' investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia, e nello esercizio di tale potere ha la facolta' di provocare dalle competenti autorita' governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo, la sospensione e lo scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati. ((4)) Restano ferme le disposizioni della [legge 17 luglio 1890, n. 6972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972), e del [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2841), relativi alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Testo unico-art. 6

Art. 6. ([Art. 6 legge 10 dicembre 1925, n. 2277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art6) - [Art. 5 legge 13 aprile 1933, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art5)). Nell'esplicazione dei suoi compiti integrativi, l'Opera nazionale ha la facolta': a) di fondare istituzioni di assistenza materna, casse di maternita', opere ausiliarie dei brefotrofi per la tutela delle madri bisognose e abbandonate, che allattano la loro prole, ed altre istituzioni a favore della maternita' e dell'infanzia, la' dove l'assistenza risulti deficiente, o di promuoverne la fondazione; b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti; c) di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, indirizzandone le attivita' secondo i piu' urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore. E' prescritto il parere dell'Opera nazionale per provvedere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Testo unico-art. 6-bis

Art. 6-bis. ((Agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia puo' essere affidato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, ai fini di assicurare il piu' efficace coordinamento della loro attivita' assistenziale, l'amministrazione degli Istituti di assistenza, che abbiano personalita' giuridica propria,siano amministrati da Istituzioni pubbliche di assistenza, e beneficenza, da Comuni o da Provincie e perseguano scopi analoghi od affini a quelli perseguiti dall'Opera stessa. Agli stessi organi dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia puo' essere affidato anche l'amministrazione di istituti che perseguono gli scopi indicati nel comma precedente, siano privi di personalita', giuridica, propria e dipendano da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previo frazionamento del patrimonio, sentito il parere delle Istituzioni medesime e del Consiglio di Stato. Col relativo provvedimento e' approvato anche lo statuto dell'Ente che si viene a costituire. Agli organi dell'Opera possono essere assegnati, in relazione alle tavole di fondazione ed alle norme statutarie, nonche' agli interessi dell'assistenza, membri aggiunti per la trattazione degli affari degli istituti la cui amministrazione sia stata ad essi affidata. Con l'applicazione del presente articolo nulla e' innovato nei confronti di detti Istituti, alle norme concernenti la loro disciplina giuridica sia amministrativa che assistenziale)).

Testo unico-art. 7

Art. 7. ([Art. 7 legge 10 dicembre 1925, n. 2277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art7) - [Art. 4 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-21;1904~art4) - Art. 179 testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 - [Art. 6 legge 13 aprile 1933, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art6)). L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi: 1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio; ((4)) 2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate alla erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'[art. 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2841~art20); 3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di Pieta' di prima categoria riservata, in base all'[art. 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-14;1396~art3), a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale; 4° con quella percentuale di utili netti che potra' essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti Istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Santo Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; 5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del testo unico per la finanza locale, approvato con [Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175); 6° con le contribuzioni dei soci; 7° con le rendite del proprio patrimonio provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti. I fondi di cui ai nn. 2, 3 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nelle provincie e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura.

Testo unico-art. 8

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