LEGGE 8 aprile 1935, n. 516
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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