LEGGE 25 luglio 1941, n. 1136

Type Legge
Publication 1941-07-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di indire corsi di pilotaggio aereo nei modi ed alle condizioni appresso indicate allo scopo di procedere al reclutamento di ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti. Il numero complessivo degli allievi ufficiali dei corsi suddetti nei gradi successivamente rivestiti di aviere, aviere scelto e sergente ed il numero dei sottotenenti di complemento provenienti dai corsi medesimi saranno rispettivamente contenuti nei limiti della forza organica dei militari di truppa e nel numero medio di ufficiali di complemento di prima nomina stabiliti annualmente con la legge di bilancio.

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