LEGGE 29 novembre 1941, n. 1337
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È concesso alla signora Degna Marconi in Paresci e alla signorina Gioia Marconi un assegno straordinario annuo vitalizio, rispettivamente, di L. 60.000 e L. 36.000. Qualora la signorina Gioia Marconi contragga matrimonio, l'assegno straordinario di cui al comma precedente sarà elevato a L. 60.000. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1941-XIX. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - Di REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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