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LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1611

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Abbandono o mancata riassunzione del servizio. Il mobilitato civile che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre cinque giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica al mobilitato civile comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non lo riprende senza giusto motivo nello stesso termine. Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.