LEGGE 24 marzo 1942, n. 385
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il limite di età per poter contrarre matrimonio, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201 (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214), è ridotto ad anni ventiquattro per i sottufficiali e militari di truppa albanesi dell'Arma dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza. Restano ferme, per i suddetti militari albanesi della Regia guardia di finanza, la condizione di raffermato e le eccezioni consentite per i militari addetti ad alcuni speciali servizi tecnici. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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