LEGGE 30 marzo 1942, n. 400

Type Legge
Publication 1942-03-30
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Pasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per la prosecuzione delle opere relative alla sistemazione stradale ed ai servizi generali della zona industriale di Apuania, è autorizzata la spesa di lire 20.000.000, in aggiunta a quella di lire 26.500.000 di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, ed alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1785. Detta spesa graverà sul fondo autorizzato con legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL - RICCI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)