LEGGE 12 marzo 1942, n. 427

Type Legge
Publication 1942-03-12
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'art. 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) a denunziare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea. La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - RICCI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

This text is published under Normattiva's own terms of reuse, not a Legalize or public-domain licence. Normattiva