Act 044U0209
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, gia' licenziati per motivi politici;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, Contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;
Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;
Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di eta'.
Art. 2
Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta', nei casi di stretta e comprovata necessita', di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.
Art. 3
Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia puo', con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficolta' dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma, del citato art. 24. Detto termine puo', per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un piu' lungo periodo. Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma e' assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrera' dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.
Art. 4
I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi. Le funzioni gia' attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e del Consigli notarili, in conformita', delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707. Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano gia' avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni. Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvedera', entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convochera' e insediera' il Consiglio, entro i successivi trenta giorni. I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di' altri giorni trenta. Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 20 luglio 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - TUPINI - SIGLIENTI - GRONCHI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla corte dei conti, addi' 21 settembre 1944 Registro Giustizia n. 1, foglio n. 151. - TESTA
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