Act 044U0215
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facolta' del Governo di emanare norme giuridiche;
Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanti segue:
Art. 1
E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.
Art. 2
L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale. La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.
Art. 3
I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilita' di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.
Art. 4
L'idoneita' conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Art. 5
In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 7 settembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - TUPINI - SIGLIENTI - SOLERI Visto, di Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1944 Registro Giustizia n. 1. foglio n. 158. - TESTA
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