Act 044U0252

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1944-10-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1944.Il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26 entra in vigore il 21/10/1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri gia' dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' ordinata la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione medesima. Resta pertanto abrogato il termine di entrata in vigore stabilito nell'art. 21, primo comma, del Regio decreto-legge predetto.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Tupini - Siglienti Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1944 Registro Presidenza n. 1, foglio n. 200. - Emanuel

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 1

DISPOSIZIONI PER LA REINTEGRAZIONE NEI DIRITTI PATRIMONIALI DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI GIA' DICHIARATI O CONSIDERATI DI RAZZA EBRAICA. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728; Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126; Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024; Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420; Visto l'art. primo 3° comma del Codice civile; Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Ritenuta la urgente ed assoluta necessita' di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine patrimoniale create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B; Visto l'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi: R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana; R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 relative ai limiti di proprieta' immobiliare e di attivita' industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica; Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728, sulla difesa della razza italiana; Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacita' degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia; Articolo 1° terzo comma del Codice civile. Sono altresi' abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o mansione di razza, nonche' ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile. I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 2

Art. 2. L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con [R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126), viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 3

Art. 3. Coloro che in seguito all'applicazione del [R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126), dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale al valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'[art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art33). Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'[art. 31 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art31), a titolo di estinzione del diritto di usufrutto. L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art. 31 del decreto succitato merce' il pagamento di una indennita' e' irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 4

Art. 4. Ove per gli immobili retrocedenti sia stata corrisposta ai sensi dell'[art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art37), una somma in contanti, coloro che, in forza del precedente art. 3, ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all'atto stesso in cui verra' disposta la retrocessione dell'immobile o degli immobili.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 5

Art. 5. Le permute a norma dell'[art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art37), restano immutate.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 6

Art. 6. ((Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso e' entrato in possesso in applicazione del [regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126), anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art. 3, e cio' dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del [regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126), l'ultimo acquirente avra' diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovra' essere effettuato da colui dal quale compro' e cosi' di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare)).((1))

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 7

Art. 7. Nel caso che sull'immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterra' sull'ammontare della somma dovuto la quota rappresentata dalla formalita' ipotecaria e la depositera' nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 3 o in quella di cui all'art. 4. Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avra' l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avra' l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il quale li riscattera' al loro valore nominale. Il notaio ne effettuera' quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 8

Art. 8. L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art. 3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all'immobile, nella minor somma tra lo speso ed il migliorato. Nel caso di contestazione su l'esistenza o sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovra' avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale pero' per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avra' privilegio sull'immobile. Il conservatore delle ipoteche annotera' di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 9

Art. 9. Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell'[art. 8 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art8), potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 10

Art. 10. Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell'[art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art6) e dell'[art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art55), e, ove si tratti di donazione di una intera azienda o di una quota sociale, rimangono salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci ai sensi dello stesso art. 55 summenzionato.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 11

Art. 11. Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale gli atti di revoca consensuale totale o parziale di donazioni effettuate ai sensi degli [articoli 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art6) e [55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art55), nonche' gli atti di trapasso conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse: se la revoca dovra' avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sara' protratto fino alla definizione del giudizio.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 12

Art. 12. I cittadini titolari di una azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una societa' non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell'[art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art58), l'alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborsera' al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione. Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda. Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell'art. 8 avra' privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovra' essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprieta' immobiliari. Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della societa'.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 13

Art. 13. Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'[art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-09;126~art58), ma rilevate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da societa' anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l'osservanza delle medesime condizioni sancite per la retrocessione dei beni immobili e delle aziende individuali e sociali.

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 14

Art. 14. Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilita' degli immobili, lo stesso avra' diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra puo' risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverra' con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato e' stabilito in deroga all'[art. 1442 Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1442).

R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26-art. 15

Art. 15. Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonche' da qualsiasi altro gravame fiscale. Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto. Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla meta'.

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