Act 044U0393

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1944-12-29
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Vieto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, sull'applicazione del contributo di miglioria;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Visto il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano, approvato, con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n.1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, contenente provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1. I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilita', per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione, in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative. I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.

Art. 3

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra. I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalita' in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737. ((1))

Art. 4

Rimangono ferme le facolta' riservate al Ministro per le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.

Art. 5

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorreranno per i vincitori dei premi della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano occupato dal nemico, o comunque in soggezione del nemico, dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - PESENTI Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1944 Atti dei Governo, registro n. 1, foglio n. 96. - PETIA

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