Act 044U0458
Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto 3 agosto 1938, n. 2295;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246 convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;
Vista la legge 22 marzo 1943 n. 502;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'industria, commercio e lavoro; abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:
Art. 1
Utenti privati.
Il canone ordinario di abbonamento alle radioaudizioni e' stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di L.
162.Il pagamento sara' effettuato in una soluzione unica di L. 162 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri di gennaio-giugno, luglio-dicembre. In tal caso esso e' dovuto nella misura di L. 85 per rata. L'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno e' obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 14 mensili a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno o del semestre in corso a seconda che l'utente intenda versare il canone in unica soluzione ovvero in due rate semestrali. A tal fine e' allegata al presente decreto la «Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti ordinari alle radioaudizioni» firmata dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.
Art. 2
Audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico.
Il secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito dal seguente: «Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovra' stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Societa' concessionaria».
Art. 3
Impianti centralizzati siti in quartieri e villaggi popolari.
Le facilitazioni previste dall'art. 1 della legge 26 marzo 1942, n. 406, per gli istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, sono revocate. L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per impianti radioriceventi centralizzati siti in particolari quartieri ed edifici, e' fissato, in ragione di anno solare, nella misura di L. 50 per altoparlante. I dati mensili sono stabiliti in L. 4. L'abbonamento ordinario per l'apparecchio centrale ricevente e' fissato nella misura ordinaria di L. 162 all'anno.
Art. 4
Ripartizione dei canoni degli impianti centralizzati.
L'art. 4 della legge 26 marzo 1942, n. 406, e' abrogato. L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione circolare, per la riscossione dei canoni di cui all'articolo precedente, rilascera' ad ogni utente titolare dell'abbonamento centralizzato una licenza speciale di comprensiva del canone ordinario di L. 162 e di tante volte L. 50 quanti sono gli altoparlanti. Per i versamenti, da eseguire a cura del concessionario, delle quote relative all'abbonamento ordinario del titolare dell'impianto centralizzato, restano ferme le norme di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934.
Art. 5
Contributo annuo di abbonamento obbligatorio. Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio, di cui agli articoli 11 e 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928 n. 1350, a carico: di tutti i Comuni del Regno esclusi quelli con popolazione non superiore ai mille abitanti, degli stabilimenti termali e idroterapeutici, degli stabilimenti balneari marittimi, dei locali di ritrovo e di trattenimento, delle associazioni e dei circoli, esclusi quelli aventi scopi unicamente culturali, sportivi o di carattere unicamente religioso, e' raddoppiato. ((1))
Art. 6
Esenzioni.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706. E' abrogata altresi' la legge 22 marzo 1943, n. 502. Resta in vigore l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1°, del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, a favore delle scuole pubbliche, degli Enti scolastici e degli Istituti di cultura dipendenti dai Comuni del Regno.
Art. 7
Facilitazioni.
Sono esonerate dal contributo annuo obbligatorio previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207: le sedi dei dopolavoro delle amministrazioni statali, degli Enti locali e degli Enti pubblici, le sedi dell'Associazione nazionale combattenti, le sedi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Nel caso che le associazioni anzidette vogliano fruire del servizio di radioaudizione circolare, dovranno munirsi della ordinaria licenza di abbonamento.
Art. 8
Disposizione transitoria.
E' data facolta' agli utenti alle radioaudizioni di disdettare il proprio abbonamento entro il 28 febbraio 1945 restando immutato il termine del 30 novembre per le successive denunzie di cessazione.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e le sue disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1945, limitatamente agli articoli 1, 3, 5 e 6. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Cevolotto - Pesenti - Arangio Ruiz - Gronchi Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1945 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 76. - Petia
Allegato A
Allegato A Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti ordinari alle radioaudizioni. Parte di provvedimento in formato grafico
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