Act 045U0046
Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni e il regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, relativo al funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni;
Visti il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono incaricati di ricevere in consegna dalle Autorita' Alleate tutti gli autoveicoli che esse abbiano requisiti e che intendano restituire. All'atto della consegna viene scambiato un verbale, da redigersi in duplice copia, dove sono indicati tutti i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo, al suo attuale stato di manutenzione, al luogo e alla durata della requisizione, ed ogni altro elemento che sia ritenuto utile. Con lo scambio del verbale l'Autorita' Alleata viene esonerata da ogni responsabilita' ed onere inerenti alla requisizione e all'utilizzazione dell'autoveicolo.
Art. 2
Presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile viene istituita una Commissione composta del direttore dell'ispettorato medesimo, del locale conservatore del pubblico registro automobilistico e del locale intendente di finanza. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione designato dal direttore dell'Ispettorato medesimo. La Commissione procede a tutti gli accertamenti necessari per ritrovare il proprietario dell'autoveicolo. Se l'autoveicolo risulta appartenente alle Amministrazioni dello Stato, ai Comuni, alle Provincie o a taluno degli enti o delle persone indicate nell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 479, la Commissione ne cura l'immediata riconsegna; in caso diverso, comunica la disponibilita', dell'autoveicolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' ordinare che l'autoveicolo sia requisito, indicando la destinazione da darsi ad esso. La requisizione e' effettuata dalla Commissione, osservando, in quanto applicabili, le norme degli articoli 41 e seguenti del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.
Art. 3
L'indennita' dovuta al proprietario per l'uso e l'eventuale deterioramento dell'autoveicolo e' liquidata secondo i criteri stabiliti dal testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e successive modificazioni. La liquidazione e' fatta dalla Commissione prevista dal primo comma dell'art. 2. ((1))
Art. 4
Qualora, dell'autoveicolo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo medesimo provvede alla liquidazione di quanto spetta al proprietario sia per la requisizione fatta dalle Autorita' Alleate sia per quella ordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguendo, in quanto applicabili, i criteri stabiliti dal citato testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal relativo regolamento e successive modificazioni.
Art. 5
Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento con cui viene liquidata l'indennita', il proprietario puo' proporre ricorso ai Comitati giurisdizionali previsti dagli articoli 77 e 78 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385. Per la trattazione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e del regolamento approvato con il decreto 21 giugno 1941, n. 688. ((1))
Art. 6
Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'articolo 2, nell'ordine previsto dall'art. 42 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, viene omessa l'indicazione prescritta dal n. 4 dell'articolo medesimo, e la notifica di tale ordine e' fatta all'ufficio di segreteria del Comune dove la Commissione ha sede. La Commissione, non appena determinata l'indennita', ne da' annuncio nella Gazzetta Ufficiale del Regno, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo. Tale annuncio vale, a tutti gli effetti, come notificazione all'interessato. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione ordina il deposito della somma liquidata, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo. La Cassa depositi e prestiti consegna la somma depositata all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui la requisizione in uso venga convertita in proprieta'.
Art. 7
Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo non sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista, dal primo comma dell'articolo stesso rende nota la disponibilita' dell'autoveicolo, mediante pubblicazione delle relative caratteristiche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza, che il proprietario si sia presentato, la Commissione provvede ad alienare l'autoveicolo all'asta pubblica a mezzo di ufficiale giudiziario e a depositare il ricavato, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo. Unitamente al ricavato dalla vendita viene depositata, l'indennita' liquidata a norma dell'art. 3. La Cassa depositi .e prestiti consegna le somme depositate all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente. Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma di questo articolo si applicano anche nel caso in cui, scaduto il termine di requisizione, venga disposto che l'autoveicolo sia riconsegnato al proprietario.
Art. 8
Le indennita', liquidate a norma degli articoli 3 e 5 sono pagate con fondi messi a disposizione dal Ministero dei trasporti; quelle liquidate a norma degli articoli 4 e 5, sono pagate con fondi messi, a disposizione dell'Amministrazione a favore della quale sia stata ordinata la requisizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9
Ai componenti delle Commissioni e' dovuto soltanto il normale gettone di presenza per ogni giornata di seduta. Al segretario della Commissione spetta un premio di operosita' commisurato ai gettoni di presenza corrisposti ai componenti la Commissione medesima.
Art. 10
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, i necessari stanziamenti nel bilancio del Ministero dei trasporti.
Art. 11
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - De Gasperi - Tupini - Pesenti - Soleri - Casati - De Courten - Gasparotto - Arangio Ruiz - Ruini - Gullo - Cerabona - Cevolotto - Gronchi Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1945 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 8. - Petia
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