Act 045U0060
Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automezzi;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, concernente le concessioni di ferrovie ed altri mezzi di trasporto, nonche' il riassetto tecnico ed amministrativo delle linee di esercizio;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, portante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e con Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Gli atti di concessione di ferrovie all'industria privata, in cui lo Stato abbia la proprieta' totale o parziale del materiale rotabile, possono essere assoggettati a revisione a favore della pubblica amministrazione per quanto riguarda le norme intese ad assicurare la perfetta conservazione del materiale stesso e la tutela dei diritti conseguenti. Le determinazioni dell'amministrazione per la revisione di cui al comma che precede sono prese su conforme parere della Commissione istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346.
Art. 2
In caso di disaccordo fra l'amministrazione ed il concessionario, nel nuovo regolamento dei rapporti di cui all'articolo che precede, ogni questione e' deferita ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno, con funzione di presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e gli altri due nominati rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dalla azienda concessionaria.
Art. 3
Fino a che non sia stato definito il procedimento di revisione a termini degli articoli precedenti, rimangono sospese, nei riguardi delle societa' concessionarie di ferrovie, le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge della Stato. Dato a Roma, addi' 8 marzo 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - CERABONA - TUPINI - SOLERI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1945 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 34. - PETIA
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