Act 045U0238
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, numeri 255, 264 e 272; e 19 ottobre 1944, numero 301;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'anno accademico e l'anno finanziario nelle Universita' e negli Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno succensivo. Tutti gli atti che, in relazione a scadenze precedentemente fissate, siano da compiere con la data del 29 ottobre, avranno, invece, quella del 1° novembre; e cio' a cominciare dall'anno accademico e finanziario 1944-45
Art. 2
Quando i professori di ruolo costituenti il Corpo accedemico di una Universita' o Istituto d'istruzione superiore governativo sono meno di tre, il Rettore o Direttore e' nominato dal Ministro della pubblica istruzione. Quando i professori di ruolo di una Facolta' o Scuola sono meno di tre, il Preside e' nominato dal Ministro, su proposta del Rettore o Direttore, e puo' essere scelto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra Facolta' o Scuola.
Art. 3
I voti delle Facolta' contenenti proposte di trasferimento a cattedre di ruolo debbono essere motivati, e di essi le Facolta' debbono dare comunicazione, oltre che al professore proposto per il trasferimento, anche agli altri professori che l'avessero richiesto con regolare domanda. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione questi ultimi possono presentare ricorso al Ministro il quale decide, sentito il Consiglio superiore. In caso di motivazione contradittoria o insufficiente o quando dai ricorsi presentati la deliberazione della Facolta' risulti manifestamente ingiusta o in contrasto con l'interesse degli studi, il Ministro della pubblica istruzione puo', su parere conforme del Consiglio superiore, non dar corso al trasferimento ed eventualmente bandire il concorso per la cattedra vacante. Sulle proposte di trasferimento il Ministro provvedera', quando vi siano terzi interessati, dopo che sia decorso il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo e nessun ricorso sia presentato o, in caso di presentazione di ricorsi, dopo la decisione sugli stessi.
Art. 4
Sono abrogati l'art. 68, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e gli articoli 5, comma 3°, 7 e 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071. Per la formazione delle Commissioui giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, per la nomina dei candidati compresi nella terna dei vincitori, per le nomine senza concorso e per la riammissione in servizio dei professori di ruolo cessati per volontarie dimissioni e' richiamato in vigore il sistema degli articoli 70 e seguenti e 109 capoverso del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, salvo quanto e' stabilito nel seguente comma. I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie saranno designati mediante elezione dalle Facolta' e Scuole di cui al citato art. 70: ogni votante avra' diritto di includere, nella sua scheda tre nomi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine, e il Ministro chiamera' a far parte della Commissione, ove nulla osti, i cinque che avranno raggiunto il maggior numero di voti. Nelle citate disposizioni alla prima Sezione del Consiglio superiore e al Comitato esecutivo della stessa si intendono rispettivamente sostituiti il Consiglio superiore e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Art. 5
Le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 10 e 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per la parte concernente la facolta' attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorita' accademiche, sono abrogate.
Art. 6
Sono abrogati: a) l'art. 75 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ed ogni altra disposizione che dia facolta' all'amministrazione di escludere, a suo insindacabile giudizio, dai concorsi per posti di ruolo di professore nelle Universita' e negli Istituti d'istruzione superiore, o, quando vi siano stati ammessi, dalla nomina, coloro che essa ritenga privi del requisito della regolare condotta morale e politica; b) gli articoli 83, 123 comma 2° e 235 del detto Testo unico e ogni altra disposizione che faccia obbligo ai professori di ruolo, ai professori incaricati e a liberi docenti di prestare giuramento; e il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1541, che fa obbligo di prestare giuramento ai membri di alcuni Istituti di ricerca scientifica; c) gli articoli 276 e 128 del detto Testo unico ed ogni altra disposizione che stabilisca la dispensa dal servizio per motivi politici dei professori delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, dei personali ad essi assimilati e del personale non statale addetto alle Regie Universita' ed ai Regi Istituti d'istruzione superiore, e la revoca dell'abilitazione alla libera docenza per gli stessi motivi, salvo, in ogni caso, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e sue successive modificazioni.
Art. 7
I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000.
Art. 8
I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Universita' e Istituti superiori di cui all'articolo 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione. E' abrogato l'ultimo comma del menzionato art. 187.
Art. 9
Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a, ciascun anno di corso, giusta l'art. 190, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e' devoluto all'Opera delle rispettive Universita' e Istituti superiori. Il Comitato centrale e la relativa Commissione esecutiva per le Opere universitarie, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, sono soppressi.
Art. 10
Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 189 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue: «((Alle Opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'universita' o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere))». «Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. I1 regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione». Il secondo comma dell'art. 197 del menzionato Testo unico e' modificato come segue: «Il Comitato provvede al coordinamento delle attivita' assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere».
Art. 11
A decorrere dall'anno accademico 1944-45 le tasse di ammissione al concorso per l'iscrizione alla Facolta' di magistero sono dovute alle rispettive Universita' o Istituti superiori.
Art. 12
A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, sopratasse e contributi scolastici stabiliti per le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore sono aumentati del cento per cento.
Art. 13
E' abrogato l'art. 176, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, riguardante l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione all'esame di Stato professionale.
Art. 14
A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione: a) per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno di un corso universitario, in tutto o per la meta', se nel titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione abbiano conseguito rispettivamente una media di nove o di otto decimi dei voti; b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la meta', secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facolta' per l'anno precedente o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facolta' stessa, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami, o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami; c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la meta', della sopratassa e contributi, in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b); d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la meta' della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione posta dalla precedente lettera per la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove o rispettivamente otto decimi. L'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante alla suddetta dispensa totale o parziale e' fatto dall'amministrazione universitaria con ogni mezzo a sua disposizione, e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'amministrazione finanziaria dello Stato. La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo non e' concessa ne' allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare, ne' a quello che si trovi nella condizione di fuori corso o di ripetente, ne', infine, a quello che, gia' provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso iscrizione per il conseguimento di una altra laurea o diploma. E' invece concessa agli studenti delle Scuole di perfezionamento o di specializzazione e delle Scuole dirette a fini speciali. Nessun rimborso e' dovuto dallo Stato alle Universita' o Istituti di istruzione superiore, governativi o liberi, per la concessione della dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo. La Cassa scolastica istituita presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore e' soppressa. Restano ferme le disposizioni dell'art. 155 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che concede l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche agli ufficiali del genio aeronautico ammessi a frequentare le Scuole superiori di ingegneria aeronautica e dell'articolo 156 dello stesso Testo unico per cio' che riguarda l'esonero dal pagamento di meta' di tutte le tasse e sopratasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera. Salvo quanto e' disposto negli articoli 31, 32 e 33 del presente decreto, e' abrogata, con effetto dall'anno accademico 1944-45, qualunque altra disposizione che preveda la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi nelle Universita' e Istituti d'istruzione superiore, con o senza rimborso da parte dello Stato.
Art. 15
A decorrere dall'anno accademico 1945-46, e' iscritta annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica, istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi. Le norme per la concessione di tali borse saranno stabilite con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
Art. 16
L'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, e' abrogato. Nei primi due anni dopo la completa liberazione del territorio nazionale, i concorsi a cattedre universitarie espletati dal 1932 in poi saranno sottoposti a revisione ogni qual volta, su ricorso di chi vi abbia interesse o in seguito ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilita' di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dal concorso o impossibilitato a concorrere per mancanza di iscrizione al partito fascista o per motivi politici o razziali, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni. La revisione e' di competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale puo' richiedere caso per caso l'assistenza di uno o di tre professori ordinarii della disciplina gia' messa a concorso. Quando il Consiglio superiore si pronunci nel senso che le influenze politiche abbiano determinato la collocazione in terna e la successiva nomina di un professore non idoneo a coprire una cattedra universitaria nella materia messa a concorso, il professore giunto alla cattedra per questa via e' dispensato dal servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza che gli possa spettare in base alle norme comuni. Una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto valutera' la posizione di quei candidati, o di quegli studiosi esclusi dal concorso per ragioni politiche o razziali, che avrebbero potuto per i loro titoli aspirare alla collocazione in terna e che abbiano tuttora i requisiti necessari; e collochera' il piu' meritevole fra essi al posto che gli sarebbe spettato. Quando invece il Consiglio superiore si pronunci nel senso che nessuno fra i candidati collocati nella terna dei vincitori fosse indegno della cattedra, ma che tuttavia il risultato sarebbe stato probabilmente diverso ove ragioni ed influenze politiche o razziali non avessero escluso dal concorso o dalla terna altri aspiranti, una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto procedera' ad un giudizio comparativo al fine d'inserire tali aspiranti ai posti che sarebbero loro spettati nella serie dei vincitori dello stesso o dei successivi concorsi, anche se per ogni concorso risultino a questo modo classificati piu' di tre vincitori. Gli aspiranti nuovamente inseriti ai sensi dei due alinea precedenti saranno nominati a cattedre della stessa materia o di materia affine, tenendo il maggior conto possibile delle loro preferenze individuali e dei voti delle Facolta' interessate, od anche eventualmente in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facolta' medesime. Essi potranno, a giudizio delle commissioni giudicatrici, avere assegnato fin dall'inizio il grado di ordinario, con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe dovuto compiere il triennio dalla loro nomina a straordinario: se il triennio non sia ancora compiuto, si computera' in esso il tempo gia' trascorso dal momento in cui la nomina avrebbe dovuto aver luogo.
Art. 17
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