Act 045U0373

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1945-06-11
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' riconosciuta a decorrere dal 1° settembre 1945, la provincia di Caserta, con capoluogo Caserta, gia' soppressa per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, con la seguente circoscrizione territoriale: dalla provincia di Napoli: comuni di Albanova, Arienzo San Felice, Atella di Napoli, Aversa, Baia e Latino, Calvi Risorta, Caianello, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casalba, Caserta, Castel di Sasso, Castelmorrone, Castelvolturno, Cervino, Cesa, Conca della Campania, Fertilia, Formicola, Francolise, Friguano, Galluccio, Grazzanise, Liberi, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano, Mondragone, Parete, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prenzano, Recale, Riardo, Roccadevandro, Roccamentina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sessa, Aurunca, Sparanise, Teano, Trentola, Tora e Picilli, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Villa Volturno; dalla provincia di Benevento: comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel d'Alife, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Piano di Caiazzo, Piedimente d'Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Petito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola; dalla provincia di Campobasso: comuni di Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica, Pratella.

Art. 2

Con decreto del Ministro per l'interno sara' nominato un commissario il quale, nell'interesse dell'istituenda amministrazione provinciale, potra' anche stipulare contratti ed assumere qualsiasi impegno ai fini indicati dal 3° comma del presente articolo. Le relative deliberazioni, per le quali non e' richiesta l'assistenza del segretario provinciale, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno. I Ministeri interessati ed il commissario ministeriale predisporranno quanto occorre perche' alla data stabilita dall'articolo precedente gli organi ed uffici della provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento.

Art. 3

Il personale dell'Amministrazione provinciale di Caserta sara' tratto, in quanto possibile, da quello delle provincie dalle quali e' staccato il territorio destinato a costituire la nuova circoscrizione. In caso di contestazione decide il Ministro per l'interno. La spesa complessiva per il personale della nuova provincia e di quelle il cui territorio e' stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, non potra' di regola essere superiore a quella che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sostenevano le provincie col territorio delle quali e' stata formata a nuova circoscrizione, salva, per quanto riguarda la concessione di eventuali miglioramenti economici, l'attuazione di provvedimenti di carattere generale.

Art. 4

Tatti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in rigore del presente decreto risulteranno in corso presso le prefettura competenti per territorio, continueranno ad essere trattati sino alla loro definizione, che dovra' compiersi, entro il termine massimo di sei mesi dalla data anzidetta, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

Art. 5

Con decreti Luogotenenziali, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale, sara' provveduto ad approvare gli accordi fra le Amministrazioni provinciali interessate o, in caso di dissenso, i progetti compilati d'ufficio per la restituzione dei beni mobili ed immobili gia' di pertinenza della provincia di Caserta; per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attivita' e passivita' anche di carattere continuativo; nonche' a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, tenuto conto dei criteri stabiliti, all'atto della soppressione della cennata provincia, con R. decreto 20 gennaio 1930, n. 39. Contro i decreti Luogotenenziali di cui sopra non e' ammesso ricorso ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.

Art. 6

Il Governo e' autorizzato a procedere, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e finanziarie interessate, per porle in armonia con la nuova circoscrizione provinciale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 11 giugno 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1945 Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 28. - Frasca

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