Act 045U0470

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1945-06-07
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il comune di Sorbo Serpico aggregato con R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172, a quello di Salza Irpina ed il comune di Petruro aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562, a quello di Chianche sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dei citati decreti. Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Serbo Serpico e Salza Irpina e quelli di Petruro e Chianche.

Art. 2

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sorbo Serpico e Petruro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunti provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Sorbo Serpico e di Petruro anteriormente alla loro aggregazione, rispettivamente, a quelli di Salza Irpina e Chianche, disposta con Regi decreti 2 gennaio 1928, n. 172, e 15 dicembre 1927 n. 2562. Il personale gia' in servizio presso i comuni di Salza Irpina e Chianche e che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, dovra' avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° gennaio 1944, entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 7 giugno 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1945 Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 140. - VENTURA

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