Act 045U0570
Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni;
Visti il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Fino a quando non sia altrimenti disposto, tutte le pubblicazioni, che secondo la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e successive modificazioni, debbono farsi bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, possono essere eseguite ad ogni effetto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e puo' omettersi la inserzione nel bollettino quando e' prescritta tale formalita' insieme alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e' sostituito dal seguente: «Tale autorizzazione dovra' intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra».
Art. 3
Sono riammessi di diritto ad esercitare temporaneamente nella sede gia' ad essi assegnata a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, i notai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano cessati dall'esercizio nella serie stessa per effetto della revoca di diritto della relativa autorizzazione, ma non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria. In deroga alla disposizione dell'art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data, di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Quando per gravi difficolta' dipendenti dallo stato di guerra non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione dei Collegi e dei Consigli notarili nei termini previsti dall'art. 4, commi 4° e 5°, del decreto legislativo Luogotenenziale 20 loglio 1944, n. 209, il Ministro per la grazia e giustizia puo', con propri decreti, assegnare un nuovo termine, non superiore a giorni cent•ttanta per la convocazione del Collegio e a giorni sessanta per la convocazione e l'insediamento del Consiglio. Rimangono ferme in ricostituzioni degli organi stessi gia' avvenute dopo la scadenza dei termini di cui al suddetto art. 4, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' siano state osservate le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dal regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalle data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 agosto 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Togliatti - Ricci Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 68. - Frasca
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