Act 045U0571

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1945-08-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive disposizioni concernenti l'epurazione dell'Amministrazione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

A tutti gli effetti della legge italiana, le nomine ad uffici pubblici conferite dal Governo Militare Alleato nei territori ad esso soggetti, hanno carattere d'incarichi temporanei.

Art. 2

Coloro che, all'atto del ritorno dei territori all'Amministrazione italiana, si trovino preposti a pubblici uffici, in virtu' di disposizioni del Governo Militare Alleato, continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti dalla competente autorita' del Governo italiano, salva la loro eventuale immissione in ruolo. Ai fini del trattamento economico spettante per detti incarichi, le persone estranee all'Amministrazione sono equiparate ai dipendenti di ruolo del grado gerarchico cui corrispondono le funzioni ad esse affidate. Tale equiparazione e' disposta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro. Qualora trattisi di funzioni esercitate, da parte di estranei all'Amministrazione, in enti pubblici diversi dallo Stato e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni o dai rispettivi ordinamenti por da carica cui le funzioni stesse corrispondano.

Art. 3

I dipendenti dello Stato e degli enti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, rimossi dall'ufficio o licenziati per motivi di epurazione, dal Governo Militare Alleato, s'intendono sospesi cautelarmente dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159. Detta sospensione decorre dal giorno in cui i provvedimenti suindicati vennero adottati. La contestazione degli addebiti, ai fini del giudizio di epurazione, deve essere fatta entro tre mesi dal giorno della destituzione all'Amministrazione italiana dei territori in cui detti provvedimenti vennero adottati o, se trattasi di territori gia' restituiti, dal giorno della entrata in vigore del presente decreto. E' fatto salvo ogni diverso provvedimento disciplinare da adottare nei confronti di detti dipendenti, in conseguenza di procedimenti penali istituiti a loro carico.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto valgono anche per i provvedimenti adottati dal Governo Militare Alleato nei territori che, all'atto della entrata in vigore del decreto stesso, siano gia' stati restituiti all'Amministrazione italiana.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 31 agosto 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Brosio - Nenni - De Gasperi - Togliatti - Ruini - Scoccimarro - Ricci - Jacini - De Courten - Cevolotto - Arangio Ruiz - Romita - Gullo - La Malfa - Scelba - Gronchi - Barbareschi - Lussu - Mole' Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 71. - Frasca

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