Act 045U0700
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
L'art. 14 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' sostituito dal seguente: « L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facolta' di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1945 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 28 - FRASCA
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