Act 045U0722
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni;
Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo: di stipendio del personale di ruolo dei gruppi A, B, C e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente; di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica nonche' dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali; di paga degli operai permanenti; di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo art. 13 sono aumentate come appresso indicato: del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde; del 120 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde; del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde; dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde; del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde. Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come segue: a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento; b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta; c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a una lira; d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi. Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.
Art. 2
A favore dei personali indicati nel precedente art. 1 e' istituita un'indennita' mensile di carovita di L. 5000 lorde.((17)) COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1949, N. 149. Nei riguardi del personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'importo di detta indennita' di carovita e' di L. 2000 lorde se celibe o nubile o vedovo senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 o di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennita' di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione. (8) COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1949, N. 149. Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennita' di cui sopra e' aumentata di una quota complementare di L. 900 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni. (5) Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio dell'indennita' di cui ai precedenti commi del presente articolo o di analoga indennita' quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale, o da azienda privata ne' dei figli coniugati, ne' dei figli che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private e che siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 4000 mensili, ne' infine dei figli ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare. (4) (7) Al dipendente i cui genitori siano assolutamente o permanentemente inabili al lavoro per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde. (3) (5) (11) (12) (13) (16)
Art. 3
Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma del precedente art. 2 per la prole minorenne quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nonche' per il marito quando questo sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio o della famiglia. (20) Se il marito permanentemente inabile al lavoro, e' provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari di cui al citato quinto comma soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento le risorse stesse non bastino. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di lire 5000 mensili e per il mantenimento delle altre persone un ulteriore reddito di lire 4000 mensili per ciascuna di esse. (4) (7) ((21))
Art. 4
Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati. Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n, 137.
Art. 5
((L'importo dell'indennita' di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti e' ridotto: dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non piu' di 499.999; del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non piu' di 299.999; del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non piu' di 249.999; del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non piu' di 199.999; del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non piu' di 149.999; del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non piu' di 99.999; del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non piu' di 49.999; dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non piu' 29.999; del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non piu' di 9.999; del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti; ed e' aumentato: del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti. Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno al 31 dicembre dell'anno precedente. Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno, puo' disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000 abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col Comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico, l'indennita' di carovita e relative quote complementari venga corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col decreto medesimo verra' fissata la decorrenza della prevista elevazione di aliquota. La maggiorazione di cui al comma precedente non e' cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.)) ((1))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 MAGGIO 1947, N. 484))
Art. 7
La indennita' mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico: a) non puo' eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto e' provvisto ai sensi del precedente art. 1. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonche' i sottufficiali graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno; b) e' ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; e' sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione ed e' ridotta alla meta' durante la sospensione cautelare di cui all'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni; c) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennita' di licenziamento; d) e' soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.
Art. 8
L'importo all'assegno personale previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sara' nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1. Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dai precedenti articoli e del successivo art. 9. Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dell'art. 1 non hanno effetto sulle altre indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel predetto art. 1, fra le quali indennita' ed assegni non vanno pero' compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette.
Art. 9
Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi: a) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed astensioni e la indennita' di caroviveri prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica; b) l'integrazione temporanea concessa con il Regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni ed estensioni; c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera b) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni; d) l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116. Nei confronti dei Corpi militarizzati ai quali per effetto di mobilitazione ancora in atto compete l'aumento dell'indennita' militare di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, l'aumento stesso e' soppresso. La maggiorazione del 15 per cento o del 20 per cento prevista dalle disposizioni vigenti sugli assegni di sede e sulla indennita' di prima sistemazione del personale all'estero in relazione alla composizione della famiglia formera' oggetto di successivo provvedimento. Nulla e' innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennita' o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennita' di licenziamento, non contemplati nei precedenti articoli e nei comma precedenti del presente articolo. ((2))
Art. 10
Nel caso di cumulo di impieghi consentito delle Vigenti disposizioni Spetta una sola indennita' mensile di carovita. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212, COME MODIFICATA DALLA L. 2 MARZO 1954, N. 19)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212, COME MODIFICATA DALLA L. 2 MARZO 1954, N. 19)). ((15))
Art. 11
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