Act 045U0917

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1945-12-21
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice penale militare di guerra, approvato con R. decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Le disposizioni del titolo quarto del libro secondo del Codice penale militare di guerra si applicano anche a coloro che per aver partecipato alla lotta di liberazione, abbiano ottenuto il riconoscimento di una delle qualifiche stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - BROSIO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - GASPAROTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 136. - FRASCA

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