Act 046U0003
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia; e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti di requisizione in proprieta' o in uso adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Tuttavia essi possono essere dichiarati validi, d'ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, quando risultino conformi alle esigenze di pubblici servizi. Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai provvedimenti di requisizione adottati dagli organi della pubblica amministrazione in territorio occupato, preesistenti alla sedicente repubblica sociale italiana e che abbiano continuato a funzionare secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato italiano, e sempre che tali provvedimenti siano stati disposti nell'esclusivo interesse del servizio pubblico di competenza degli organi medesimi. Fuori delle ipotesi previste nei comma che precede, sono convalidate le requisizioni in uso di alloggi disposte in favore di privati sinistrati o sfollati.
Art. 2
Sono convalidati le confische ed i sequestri di valuta disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale in applicazione delle norme valutarie in vigore da data anteriore alla sua costituzione. I provvedimenti predetti possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere dichiarati giuridicamente inefficaci d'ufficio o su domanda degli interessati, con, decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie istituita presso il Ministero del tesoro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1946 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 35. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)