Act 046U0049
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, con cui vennero approvati i testi della legge di guerra e della legge di neutralita';
Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1902, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalita' nemica;
Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, con cui venne approvato il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalita' nemica;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con cui venne disposta la applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
Visti i Regi decreti 11 giugno 1940, n. 567, e 4 agosto 1943, n. 714, concernenti la dichiarazione dello stato di guerra nei territori dello Stato;
Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 5, dell'11 gennaio 1915;
Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con il Giappone, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei Regno n. 96, dell'11 agosto 1945;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonche' alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalita' degli Stati stessi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132, del 3 novembre 1945, concernente la adozione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists delle Nazioni Unite, e visto le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1611, e visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e, ad interim per l'Africa Italiana, di concerto, con gli altri Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'applicazione della legge di guerra e lo stato di guerra cessano il 15 aprile 1946.
Art. 2
Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dei Paesi contro i quali l'Italia ha dichiarato la guerra, dopo l'8 settembre 1943, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi II e III, del titolo V, del testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, relativo al trattamento dei beni nemici ed ai rapporti economici con lo Stato nemico e le persone di nazionalita' nemica, e le successive disposizioni emanate nella materia medesima, nonche' norme penali che a dette disposizioni si riferiscono. Resta, altresi', ferma l'applicazione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132, del 3 novembre 1945, e successivamente modificate. E' fatta salva la facolta' di modificare le liste predette, nei modi previsti dall'art. 325 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415. Con separato provvedimento, sara' regolato il passaggio dalla legislazione penale militare di guerra a quella di pace, salvo, restando, frattanto, l'applicazione delle norme vigenti e delle disposizioni concernenti l'ordinamento della giustizia militare in tempo di guerra.
Art. 3
Tutti i provvedimenti di mobilitazione per il servizio del lavoro sono revocati.
Art. 4
Tutte le norme giuridiche e gli atti amministrativi o giudiziari, aventi carattere temporaneo in relazione alla durata delle ostilita' o della guerra, cessano di avere effetto alla data stabilita nell'art. 1, salvo, a decorrere dalla stessa data, l'ulteriore periodo di efficacia da essi previsto. Alla data predetta devono essere altresi riferiti tutti gli altri termini stabiliti in relazione alla cessazione delle ostilita' o della guerra. I termini riferentisi alla conclusione della pace od alla firma del relativo trattato restano invariati. Le disposizioni dei comma precedenti valgono anche per gli atti giuridici posti in essere dai privati, sempreche' non risulti una diversa intenzione.
Art. 5
Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrera' in vigore il giorno in cui sara' reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, il giorno del ritorno di detti territori all'Amministrazione italiana. Qualora l'entrata in vigore nei territori indicati nel comma precedente sia successiva al 15 aprile 1946, il provvedimento avra' effetto dalla data dell'entrata in vigore. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - NENNI - LUSSU - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCI- MARRO - CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - MOLE- CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - LA MALFA - GASPAROTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° marzo 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 3. - FRASCA
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