Act 046U0105
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 settembre 1928, n. 2372;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il comune di Guamaggiore, aggregato con R. decreto 27 settembre 1928, n. 2372, al comune di Selegas, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Cagliari, sentita' la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Selegas e Guamaggiore.
Art. 2
L'organico del ricostituito comune di Guamaggiore e quello del comune di Selegas saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 27 settembre 1928, ai 2372. Al personale gia' servizio presso il comune di Selegas che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - ROMITA Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 66. - FRASCA
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