Act 046U0185

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1946-04-22
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Vista la legge 27 dicembre 1930, n. 1726;

Vista la legge 28 marzo 1938, n. 276;

Vista la legge 11 aprile 1938, n. 331;

Vista la Legge 5 maggio 1939, n. 661;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 e' dichiarato festa nazionale.

Art. 2

L'efficacia del R. decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165, e' prorogata di sei mesi.

Art. 3

Fino a quando non venga diversamente stabilito, nelle ricorrenze dell'Anniversario della Liberazione (25 aprile), della Festa del Lavoro (1° maggio), dell'Anniversario della Vittoria in Europa (8 maggio), che sono dichiarate giorni festivi a tutti gli effetti civili, nell'anniversario della Vittoria della guerra 1915-18 (4 novembre), lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, ancorche' non vi sia prestazione d'opera, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa. Ai lavoratori che, nei casi previsti, prestano la loro opera nelle suindicate solennita' e dovuta una doppia retribuzione nella misura anzidetta e con la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato. In caso di trasgressione i datori di lavoro incorrono nelle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 509 del Codice penale.

Art. 4

E' abrogata la legge 11 aprile 1938, n. 331.

Art. 5

Il presente decreto ha effetto dal 15 aprile 1946 ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 22 aprile 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - BARBARESCHI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 182 - FRASCA

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