Act 046U0382
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Viste le leggi 6 maggio 1940, n. 554 e 26 marzo 1942, n. 406, concernente la disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche;
Visto il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra e per la marina; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8,9 e 10 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e l'art. 6 della legge 26 marzo 1942, n. 406, che stabilivano l'obbligo della denuncia degli aerei esterni installati per le audizioni radiofoniche.
Art. 2
L'art. 5 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e' modificato come segue: "Coloro che non intendono piu' servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprieta'. La rimozione anzidetta non sara' necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente. E' abrogato il R. decreto-legge 22 marzo 1943, n. 280. L'impianto degli aerei esterni per radioaudizioni e' libero, e disciplinato dalle norme degli articoli 1, 2, 3, 11 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e dell'art. 5 della legge stessa, modificato dall'art. 2 del presente decreto.
Art. 3
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, sono abrogate. E' altresi' abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 del Regio decreto stesso circa gli apparecchi radioriceventi collocati su automezzi. Gli apparecchi a suo tempo tolti d'uso ai sensi di tale comma, tornano nella disponibilita' dei legittimi proprietari.
Art. 4
I detentori di apparecchi radioriceventi impiantati su automezzi devono, ai sensi dell'art. 267 del Codice postale e delle telecomunicazioni, contrarre un apposito abbonamento alle radioaudizioni, indipendentemente da quello eventualmente esistente per altro apparecchio diversamente situato. Gli apparecchi situati su automezzi sono soggetti alle norme comuni stabilite per gli ordinari abbonamenti. Sul libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, oltre alle consuete indicazioni, devono essere annotati la sigla e il numero della targa dell'automezzo sul quale e' istallato l'apparecchio.
Art. 5
Il presente decreto ha effetto dal 30 giugno 1946. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 5 maggio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - SCELBA - ROMITA - TOGLIATTI - BROSIO - DE COURTEN Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 133. - FRASCA
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